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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33707/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha modificato la categoria di un impianto idrovoro e di irrigazione da E/3 a D/7, riducendo anche la rendita catastale da euro 2.850 a euro 1.900. Il consorzio ha impugnato l'atto sostenendo che si trattasse di beni demaniali, destinati alla tutela idraulica del comprensorio, privi di autonomia funzionale e non suscettibili di uso commerciale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione di varie disposizioni civilistiche e speciali sul demanio e sulla classificazione catastale, oltre a omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi sull'onere della prova, contestando la qualificazione dell'impianto come potenzialmente utilizzabile per finalità commerciali e quindi classificabile nel gruppo D.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il classamento catastale va effettuato con riguardo alle caratteristiche oggettive del bene e alla sua destinazione ordinaria, valutando le potenzialità di utilizzo e non il concreto uso contingente né la natura pubblica o privata del proprietario. Ha confermato che la categoria E riguarda immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive, mentre il gruppo D è riferibile a immobili costruiti per speciali esigenze di attività produttive o commerciali. Poiché la CTR aveva accertato la potenziale utilizzabilità commerciale degli impianti, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 822 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della natura demaniale dei beni

  • art. 823 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della natura demaniale e dell'inalienabilità dei beni

  • art. 862 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai beni e agli impianti di bonifica

  • art. 1145 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate sulla tutela del bene

  • art. 2 D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006

    richiamato dal ricorrente in tema di classamento catastale

  • art. 2 D.M. n. 28 del 1998

    richiamato dal ricorrente in tema di classificazione catastale

  • art. 1 D.L. n. 125 del 1989 conv. in L. n. 165 del 1990

    richiamato dal ricorrente in tema di classamento e categorie catastali

  • art. 59 R.D. n. 215 del 1933

    richiamato dal ricorrente con riferimento ai consorzi di bonifica e alle opere di bonifica

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in collegamento all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione funzionale ordinaria, desumibile dalle potenzialità di utilizzo, non il concreto uso che ne sia fatto in un determinato momento.
  • La qualificazione pubblica o privata del proprietario non è di per sé decisiva ai fini della categoria catastale: ciò che conta è la struttura del bene e la sua attitudine, in termini oggettivi, a produrre reddito o a essere inserito in una logica commerciale/produttiva.
  • La categoria catastale E è riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili e estranei a logiche commerciali o produttive; se il bene è anche solo potenzialmente funzionale a un'attività economica, può essere correttamente ricondotto al gruppo D.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto, se la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia del vizio motivazionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla potenzialità commerciale o produttiva del bene quando tale accertamento sia stato compiuto dai giudici di merito in modo coerente con i criteri di classamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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