Cassazione Civile, Ordinanza n. 33707/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha modificato la categoria di un impianto idrovoro e di irrigazione da E/3 a D/7, riducendo anche la rendita catastale da euro 2.850 a euro 1.900. Il consorzio ha impugnato l'atto sostenendo che si trattasse di beni demaniali, destinati alla tutela idraulica del comprensorio, privi di autonomia funzionale e non suscettibili di uso commerciale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione di varie disposizioni civilistiche e speciali sul demanio e sulla classificazione catastale, oltre a omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi sull'onere della prova, contestando la qualificazione dell'impianto come potenzialmente utilizzabile per finalità commerciali e quindi classificabile nel gruppo D.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il classamento catastale va effettuato con riguardo alle caratteristiche oggettive del bene e alla sua destinazione ordinaria, valutando le potenzialità di utilizzo e non il concreto uso contingente né la natura pubblica o privata del proprietario. Ha confermato che la categoria E riguarda immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei a logiche commerciali o produttive, mentre il gruppo D è riferibile a immobili costruiti per speciali esigenze di attività produttive o commerciali. Poiché la CTR aveva accertato la potenziale utilizzabilità commerciale degli impianti, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 822 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della natura demaniale dei beni
art. 823 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della natura demaniale e dell'inalienabilità dei beni
art. 862 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai beni e agli impianti di bonifica
art. 1145 c.c.
richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate sulla tutela del bene
art. 2 D.L. n. 262 del 2006 conv. in L. n. 286 del 2006
richiamato dal ricorrente in tema di classamento catastale
art. 2 D.M. n. 28 del 1998
richiamato dal ricorrente in tema di classificazione catastale
art. 1 D.L. n. 125 del 1989 conv. in L. n. 165 del 1990
richiamato dal ricorrente in tema di classamento e categorie catastali
art. 59 R.D. n. 215 del 1933
richiamato dal ricorrente con riferimento ai consorzi di bonifica e alle opere di bonifica
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive del bene e la sua destinazione funzionale ordinaria, desumibile dalle potenzialità di utilizzo, non il concreto uso che ne sia fatto in un determinato momento.
- La qualificazione pubblica o privata del proprietario non è di per sé decisiva ai fini della categoria catastale: ciò che conta è la struttura del bene e la sua attitudine, in termini oggettivi, a produrre reddito o a essere inserito in una logica commerciale/produttiva.
- La categoria catastale E è riservata a immobili sostanzialmente incommerciabili e estranei a logiche commerciali o produttive; se il bene è anche solo potenzialmente funzionale a un'attività economica, può essere correttamente ricondotto al gruppo D.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto, se la censura mira soltanto a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La denuncia del vizio motivazionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla potenzialità commerciale o produttiva del bene quando tale accertamento sia stato compiuto dai giudici di merito in modo coerente con i criteri di classamento.
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