Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2024 del 09/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 sulla base della disponibilità di beni indice (tre imbarcazioni, premio assicurativo, autovetture in leasing, abitazione principale e incrementi patrimoniali). I sei motivi di ricorso hanno censurato: 1) la validità dell'avviso per asserita carenza di potere del firmatario e mancanza/prova della delega; 2) la ritenuta inversione dell'onere della prova, sostenendo che il redditometro non costituirebbe presunzione legale; 3) l'omessa o insufficiente valutazione delle prove documentali prodotte dal contribuente e il preteso difetto di motivazione dell'atto e della sentenza; 4) l'omessa pronuncia su specifiche eccezioni e motivi di appello; 5) l'erronea esclusione dell'applicabilità retroattiva del c.d. nuovo redditometro introdotto dal D.L. 78/2010; 6) la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla nuova disciplina.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, la delega di firma non richiede la qualifica dirigenziale del delegato e l'Amministrazione può provare la delega anche in giudizio; ha respinto i motivi sul redditometro affermando che esso integra una presunzione legale relativa, con onere della prova contraria a carico del contribuente, e che la CTR aveva adeguatamente motivato sulla mancata prova contraria, salvo il dato relativo a due imbarcazioni vendute nel 2007; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia perché formulato come vizio di motivazione anziché come error in procedendo ex art. 112 c.p.c.; ha infine escluso l'applicazione retroattiva della disciplina del nuovo redditometro, limitata per legge ai redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, quindi ai periodi d'imposta dal 2009 in poi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
quarto comma e ss.; sesto comma; settimo comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; il redditometro opera come presunzione legale relativa fondata su beni indice e spese per incrementi patrimoniali, con prova contraria a carico del contribuente; la nuova versione si applica solo ai periodi d'imposta dal 2009 in poi.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma non richiede qualifica dirigenziale del delegato.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte non ne ravvisa violazione nei termini dedotti.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova, nel redditometro, resta a carico del contribuente quanto alla prova contraria e non si verifica l'inversione denunciata.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come parametro dei diversi motivi; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e vizio motivazionale.
art. 132 c.p.c.
la nullità per mancanza di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è assolutamente incomprensibile/contraddittoria.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
parametro della motivazione della sentenza tributaria; la CTR ha ritenuto sussistente una motivazione sufficiente.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo, non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
D.L. n. 78/2010
la nuova disciplina del redditometro ha efficacia per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non retroagisce ai periodi anteriori al 2009.
d.m. 24 dicembre 2012
conferma che le nuove disposizioni si applicano ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
art. 360 c.p.c.
usato quale corretta via per far valere l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza per difetto di attività del giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la delega di firma dell'avviso di accertamento può essere provata dall'Ufficio anche in corso di giudizio e la sua validità non dipende dalla qualifica dirigenziale del funzionario delegato, purché l'atto sia sottoscritto dal capo ufficio o da un funzionario di carriera direttiva legittimato.
- L'accertamento sintetico redditometrico, nel regime previgente al D.L. 78/2010, integra una presunzione legale relativa: una volta provati dall'Ufficio gli specifici elementi-indice di capacità contributiva, il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo, ma deve verificare la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità finanziarie, ma richiede idonea documentazione che renda plausibile e temporalmente/quantitativamente verificabile la riferibilità di tali risorse alla copertura delle spese contestate o alla diversa provenienza delle somme.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità processuale per violazione dell'art. 112 c.p.c.; non può essere veicolato come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
- La nuova disciplina del redditometro introdotta dal D.L. 78/2010 non ha efficacia retroattiva e si applica soltanto agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè ai periodi d'imposta dal 2009 in avanti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, poiché ciò trasformerebbe impropriamente il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
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