Cassazione Civile, Ordinanza n. 21966/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di sei avvisi di accertamento relativi a TARSU 2009-2012, TARES 2013 e TARI 2014, emessi per infedele dichiarazione delle superfici imponibili di uno stabilimento industriale. La dichiarazione originaria indicava come tassabili solo gli uffici e servizi (mq 82), escludendo l’opificio (mq 2.000) e un’area scoperta pertinenziale adibita a parcheggio (mq 3.000). La contribuente sosteneva che le superfici dell’opificio e del parcheggio fossero escluse o non imponibili perché destinate alla produzione di rifiuti speciali o comunque non idonee a produrre rifiuti urbani in modo autonomo. In Cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 per aver subordinato l’esenzione dei locali industriali alla prova dell’assenza di frequentazione umana; 2) violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993 per aver assoggettato a tributo l’area scoperta solo perché transitata o stazionata da autisti; 3) violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 per aver tassato il parcheggio in base alla sola destinazione, senza verificare natura dei mezzi e modalità d’uso; 4) violazione delle norme sulla decadenza dell’azione accertativa (art. 1, comma 161, L. 296/2006 e art. 70 d.lgs. 507/1993), sostenendo che per la TARSU 2009 l’avviso fosse decaduto perché notificato oltre il termine quinquennale. Il Comune ha resistito eccependo anche l’inesistenza del ricorso per asserito difetto di procura, eccezione ritenuta infondata dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla procura, richiamando il principio secondo cui, nel ricorso per cassazione nativo digitale notificato e depositato telematicamente, la copia informatica della procura cartacea autenticata con firma digitale del difensore è valida come procura speciale in calce al ricorso, salvo elementi inequivoci contrari. Nel merito, ha accolto i primi tre motivi e il quarto motivo di ricorso: ha censurato la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto tassabili i locali dell’opificio e l’area a parcheggio sulla base della mera presenza umana o della destinazione astratta, senza adeguato accertamento in concreto sulla loro effettiva attitudine a produrre rifiuti urbani o sulla loro destinazione a rifiuti speciali; ha inoltre affermato che, in tema di TARSU, quando la detenzione/occupazione è in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno corrente e non dall’anno successivo alla dichiarazione, con conseguente tardività dell’avviso relativo alla TARSU 2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per nuovo esame in applicazione dei principi enunciati.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale apposta in formato cartaceo e allegata telematicamente al ricorso può considerarsi valida se autenticata con firma digitale del difensore e se non vi sono elementi che escludano la volontà di proporre ricorso per cassazione.
art. 62, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie sono, in linea generale, escluse dalla tassazione, salvo le aree scoperte operative; la sola presenza o il transito di persone non bastano, occorre verificare in concreto l’operatività e l’idoneità a produrre rifiuti.
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Sono escluse dalla superficie imponibile solo le parti dell’immobile che, per struttura e destinazione, producono di regola rifiuti speciali; la coesistenza di rifiuti speciali e urbani non esclude l’esenzione se la superficie è destinata alla produzione di rifiuti speciali.
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione; il riferimento è all’inizio effettivo dell’occupazione, non automaticamente all’anno successivo.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Il termine decadenziale per l’accertamento decorre, in tema di TARSU, secondo il momento in cui sorge l’obbligo dichiarativo; nel caso di occupazione già in essere all’inizio del periodo d’imposta, la decadenza decorre dall’anno corrente.
art. 14, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Per il TARES la superficie non assoggettabile è quella in cui si formano di regola rifiuti speciali, con esclusione subordinata alla prova del loro trattamento conforme alla normativa vigente.
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Per la TARI non si tiene conto della parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, purché il produttore dimostri l’avvenuto trattamento; il regime distingue anche aree assimilate e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati.
art. 12, comma 5, d.lgs. 18 novembre 1997, n. 472
Richiamato per la rideterminazione complessiva delle sanzioni amministrative da parte del giudice di appello.
art. 184, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La disposizione è richiamata per la classificazione dei rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio.
art. 183, lett. b-sexies), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
È richiamata la definizione negativa di rifiuti urbani, che non include i rifiuti della produzione e altre categorie speciali.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
È richiamato come criterio regolamentare di determinazione della tariffa TARI.
art. 14, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato per la disciplina delle aree scoperte pertinenziali o accessorie e la distinzione rispetto alle aree scoperte operative.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamato per confermare, in tema di TARI, la non imponibilità delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, salvo le aree operative.
art. 49, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
È richiamato in relazione alla disciplina della TIA e alla non tassabilità di certe superfici o aree scoperte.
art. 238, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
È richiamato in relazione alla TIA2 e alla disciplina delle superfici escluse dalla tassazione.
Massime di principio
- Ai fini della tassa sui rifiuti, la superficie imponibile va individuata in base alla concreta destinazione funzionale del bene, non sulla sola astratta possibilità di presenza umana o di produzione di rifiuti urbani.
- La destinazione di locali o aree alla produzione di rifiuti speciali consente l’esclusione dalla tassazione anche se, nello stesso spazio, si generano in via accessoria o occasionale rifiuti urbani per la presenza del personale addetto.
- L’esenzione o detassazione riguarda solo le parti dell’immobile o le aree che, per struttura e destinazione, producono di regola o in via continuativa e prevalente rifiuti speciali; il contribuente deve provare la specifica estensione delle superfici escluse.
- Per le aree scoperte pertinenziali o accessorie, la non imponibilità non deriva automaticamente dalla loro destinazione a parcheggio o da un uso servente, ma richiede un accertamento in concreto sulla loro effettiva operatività e capacità di produrre rifiuti.
- In tema di TARSU, quando l’occupazione o detenzione del bene è già in essere all’inizio del periodo d’imposta, il termine decadenziale per l’accertamento decorre dall’anno corrente e non dall’anno successivo alla denuncia; la tardiva notifica dell’avviso determina decadenza dell’ente impositore.
- Nel ricorso per cassazione telematico, la procura cartacea allegata in copia informatica e autenticata con firma digitale del difensore è valida come procura speciale se la volontà di proporre ricorso emerge in modo univoco.
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