Sentenza n. 1611/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune interessato per la durata di due anni, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore dopo che, l’11 febbraio 2026, era stato fermato insieme ad altre due persone a bordo di un’autovettura, in prossimità di un luogo indicato nel provvedimento, in possesso di uno strumento qualificato come idoneo allo scasso; per tale fatto era stato denunciato in stato di libertà ai sensi dell’art. 707 c.p., in concorso. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 e difetto dei presupposti, non essendo dimostrata la riconducibilità alla categoria dei soggetti pericolosi e dediti a traffici delittuosi sulla base di un unico episodio ancora sub iudice; difetto e insufficienza della motivazione, per mancata valutazione concreta e prognostica dell’attuale pericolosità sociale; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, nonostante il tempo trascorso tra il fatto e l’adozione del provvedimento; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in ragione della durata biennale del divieto, dell’età e dell’incensuratezza del ricorrente; illogicità manifesta e contraddittorietà, poiché la dedizione ad attività delittuose sarebbe stata desunta dalla sola precarietà lavorativa risultante dagli archivi INPS. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità dell’atto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza dei presupposti sostanziali e istruttori; le ulteriori censure sono state assorbite. L’art. 2 d.lgs. 159/2011 richiede che il destinatario sia riconducibile, sulla base di elementi di fatto, a una delle categorie di cui all’art. 1, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale. Anche nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, il Questore deve indicare con chiarezza e completezza sia i fatti che giustificano l’inquadramento nella categoria di pericolosità sia le ragioni della concreta pericolosità sociale. Nel caso concreto, il provvedimento aveva ricondotto il ricorrente all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, desumendo dalla sua attività lavorativa non stabile che traesse sostentamento, almeno in parte, da attività delittuose. Il TAR ha ritenuto tale ragionamento insufficiente: la precarietà lavorativa non equivale, senza ulteriori elementi, alla dedizione ad attività delittuose o alla percezione di proventi illeciti; dagli accertamenti INPS non può ricavarsi alcuna presunzione di illecito; l’uso della condizione lavorativa come fondamento della pericolosità sociale, in assenza di elementi specifici, contrasta con la presunzione di non colpevolezza e con l’art. 6 CEDU. Inoltre, i precedenti di polizia e la condanna riferiti dalla difesa erariale riguardavano un altro soggetto coinvolto nell’episodio e non il ricorrente, che risultava incensurato. L’unico episodio contestato non dimostrava né l’abitualità nella commissione di reati né uno stile di vita strutturalmente incompatibile con le regole della convivenza civile. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa delle questioni; è stata accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
L’inquadramento in una delle categorie di pericolosità deve essere fondato su concreti elementi di fatto; la precarietà lavorativa e un unico episodio non bastano, senza ulteriori elementi, a dimostrare la dedizione ad attività delittuose o la percezione abituale di proventi illeciti.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.
Il foglio di via richiede cumulativamente l’appartenenza a una categoria dell’art. 1, la pericolosità per la sicurezza pubblica e la presenza fuori dal luogo di residenza o dimora abituale; il provvedimento deve motivare specificamente sia l’inquadramento soggettivo sia la concreta pericolosità.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del foglio di via deve esplicitare gli elementi fattuali e il ragionamento prognostico che sostengono il giudizio di pericolosità sociale.
art. 7 l. 241/1990
La questione dell’omessa comunicazione di avvio è stata dedotta ma non esaminata, essendo stata assorbita in ragione dell’accoglimento della censura principale.
art. 27, comma 2, Cost.
L’utilizzo della precarietà lavorativa, in assenza di elementi specifici, quale fondamento della pericolosità sociale si pone in contrasto con la presunzione di non colpevolezza.
art. 6 CEDU
La presunzione di innocenza impedisce di desumere comportamenti illeciti dalla sola condizione lavorativa precaria, senza specifici elementi di supporto.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio presuppone cumulativamente che il destinatario sia riconducibile, sulla base di concreti elementi di fatto, a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, che sia pericoloso per la sicurezza pubblica e che si trovi fuori dal luogo di residenza o dimora abituale.
- Anche quando esercita un potere ampiamente discrezionale, il Questore deve motivare in modo chiaro e completo sia l’appartenenza dell’interessato a una categoria di pericolosità sia le ragioni concrete e attuali del giudizio di pericolosità sociale.
- La precarietà o instabilità lavorativa, considerata isolatamente, non può essere equiparata alla dedizione ad attività delittuose né può dimostrare che il soggetto tragga, anche solo in parte, il proprio sostentamento da proventi illeciti.
- Le informazioni risultanti dagli archivi previdenziali circa la situazione lavorativa non costituiscono, da sole, una presunzione di condotte illecite o di pericolosità sociale; occorrono ulteriori elementi specifici, individualizzati e riferibili direttamente all’interessato.
- Un unico episodio penalmente rilevante, ancora sub iudice, non è sufficiente a dimostrare l’abitualità nella commissione di reati o uno stile di vita strutturalmente incompatibile con le regole della convivenza civile, in assenza di ulteriori condotte o precedenti riferibili al destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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