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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14629/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Giovanni era stato condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) per aver reso, come teste, dichiarazioni ritenute non corrispondenti al vero nel processo a carico di Giovanni Nico (truffa a danno di Simone Vullo). Il ricorso in Cassazione deduceva: carenza/contraddittorietà della motivazione sulla valutazione probatoria (affidabilità di Vullo e della perizia grafica), mancata verifica della difformità tra percezione del teste e dichiarazione resa (ossia assenza del dolo), e vizio nella valutazione del dolo e nella negativa concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la contraddizione materiale tra la deposizione del ricorrente (che sosteneva che una proposta fosse stata consegnata in bianco e compilata dall'agente) e la dichiarazione della persona offesa (Vullo), insieme all'esito della perizia grafica che collegava la compilazione al Nico. Da tale distonia fattuale la Corte ha inferito la falsità della testimonianza e la consapevolezza (dolo) del ricorrente nel riferire fatti non corrispondenti al vero. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche per difetto di specificità e confermato la motivazione dei giudici di merito. Il rigetto comporta la conferma della condanna e l'obbligo di pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)

    La norma è stata invocata per configurare il reato: la Corte ha ritenuto che la contraddizione materiale tra la deposizione del teste e la versione della persona offesa, unita agli elementi peritali, dimostri la consapevolezza della falsità (elemento soggettivo del reato).

  • attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.)

    Sebbene non sia citata una norma specifica nel testo, la Corte ha valutato la richiesta di attenuanti generiche e l'ha respinta ritenendo che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la loro esclusione (richiamo ai precedenti dell'imputato); la mancata indicazione puntuale degli elementi omessi rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Una contraddizione materiale e immediatamente evidente tra la deposizione di un teste e la dichiarazione della persona offesa può legittimare la valutazione di falsità della testimonianza e far presumere il dolo, anche se la sentenza nel processo a carico del terzo non è ancora definitiva.
  • La mera contestazione apodittica della credibilità di un testimone non è sufficiente in Cassazione: chi impugna deve indicare elementi concreti e specifici atti a mettere in crisi l'attendibilità.
  • La presenza di una perizia (es. grafologica) nel relativo fascicolo probatorio, anche se non definitiva, può essere valutata nel giudizio per falsa testimonianza e contribuire a determinare la coerenza o meno delle dichiarazioni rese.
  • La teoria del "vero soggettivo" può operare solo quando la dichiarazione non corrispondente alla realtà sia chiaramente riconducibile a un errore di percezione o convinzione del teste; se invece emergono elementi che mostrano una discrepanza oggettiva e ripetuta, può essere desunto il dolo.
  • Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono in sede di ricorso indicazione puntuale degli elementi omessi dai giudici di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.

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