Cassazione Civile, Ordinanza n. 22344/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Nel fallimento di una società finanziata negli anni Ottanta da un istituto di credito, gli eredi di un fideiussore del debitore principale hanno chiesto l’insinuazione al passivo in via privilegiata, invocando la surroga ex art. 1949 c.c. dopo avere pagato parte dei debiti garantiti. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale ha ammesso il credito solo per la quota per la quale ha ritenuto provato il pagamento, riconoscendo anche il privilegio speciale ex d.lgs.c.p.s. n. 1075/1947. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che al privilegio industriale speciale dovrebbe applicarsi, in via analogica, la disciplina dell’ipoteca, e quindi la regola della rinnovazione ventennale ex art. 2847 c.c., con conseguente inefficacia del privilegio non rinnovato; con il secondo ha dedotto che, mancando prova dell’annotazione della surroga presso la conservatoria, il credito non avrebbe potuto essere ammesso in via privilegiata.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso che il privilegio industriale speciale possa essere assimilato all’ipoteca immobiliare ai fini dell’applicazione analogica della disciplina sulla rinnovazione ventennale, rilevando la peculiare struttura del privilegio, la sua riferibilità anche a beni mobili e ad altri diritti, il profilo dinamico dell’oggetto e la diversa causa economico-funzionale rispetto all’ipoteca. Ha inoltre affermato che l’inefficacia degli atti successivi ex art. 2843 c.c. presuppone un effettivo pregiudizio per i creditori e che, nel caso di surrogazione ex lege per pagamento del fideiussore, non era necessario che l’annotazione della surroga intervenisse entro il termine della verifica fallimentare. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 disp. prel. c.c.
l’analogia non può essere utilizzata per estendere in modo automatico e generalizzato la disciplina dell’ipoteca al privilegio industriale, specie quando si tratti di esportare un intero settore normativo.
d.lgs.c.p.s. 1 ottobre 1947 n. 1075, art. 3
istituisce un privilegio speciale industriale su beni immobili, mobili e altri diritti dell’azienda finanziata, con funzione di garanzia del credito agevolato.
art. 1949 c.c.
il fideiussore che paga è surrogato nei diritti del creditore, compreso il privilegio che assisteva il credito originario.
art. 2745 c.c.
il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.
art. 2847 c.c.
la regola della rinnovazione ventennale dell’ipoteca non è automaticamente estensibile al privilegio industriale.
art. 2843 c.c.
l’annotazione rileva ai fini dell’opponibilità e dell’inefficacia verso i terzi pregiudicati; l’inefficacia non si giustifica in assenza di pregiudizio.
art. 2913 c.c.
richiamato in relazione al sistema di tutela dei creditori e al criterio del pregiudizio quale fondamento dell’inefficacia.
art. 2914 c.c.
richiamato in relazione al sistema di tutela dei creditori e al criterio del pregiudizio quale fondamento dell’inefficacia.
art. 2915 c.c.
richiamato in relazione al sistema di tutela dei creditori e al criterio del pregiudizio quale fondamento dell’inefficacia.
art. 1203 n. 3 c.c.
la surroga del fideiussore pagante si inserisce nella surrogazione legale generale.
art. 45 legge fallimentare
nel sistema fallimentare non può essere letto nel senso di fondare da solo l’inefficacia dell’atto in mancanza di un effettivo pregiudizio.
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente per una lettura costituzionalmente orientata, ma non ritenuto sufficiente a fondare l’analogia prospettata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’applicazione analogica di una disciplina di garanzia reale a un privilegio speciale richiede una rigorosa identità di ratio e di struttura; non è sufficiente il richiamo a esigenze di uguaglianza o a generiche asimmetrie normative.
- Il privilegio speciale industriale ha una fisionomia peculiare, perché può gravare su beni immobili, beni mobili e altri diritti dell’azienda finanziata e può seguire anche i beni sostitutivi: tali caratteristiche ne impediscono l’assimilazione all’ipoteca immobiliare di diritto comune.
- La regola della rinnovazione ventennale dell’ipoteca non si estende automaticamente, per analogia, ai privilegi iscritti quando il legislatore non abbia espressamente previsto tale meccanismo.
- La surrogazione legale del fideiussore che paga trasferisce al solvens anche le garanzie e i privilegi del credito originario, senza che sia necessaria, per la validità della surroga nel concorso, un’annotazione compiuta entro il termine della verifica fallimentare se non vi è un concreto pregiudizio per i creditori.
- Nel sistema dell’opponibilità delle garanzie iscritte, l’inefficacia degli atti successivi è giustificata dal pregiudizio ai creditori; in assenza di tale pregiudizio, la sanzione dell’inefficacia non trova base sistematica sufficiente.
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