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Sentenza

Sentenza n. 7125/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento, pubblicato in data 28/12/2025, con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)" (Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 26/30, con la valutazione come errata della risposta al quesito n. 21; - del silenzio serbato (o del provvedimento implicito di rigetto formatosi) sull'istanza di riesame in autotutela, trasmessa a mezzo PEC in data 13 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della domanda di partecipazione per il riconoscimento dei titoli di preferenza; - della futura graduatoria finale di merito, ove la stessa non tenga conto della rettifica del punteggio della prova scritta e del riconoscimento dei titoli di preferenza spettanti alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali della Commissione esaminatrice e le comunicazioni pubblicate sul portale inPA relative alla procedura concorsuale in oggetto.

Giustizia amministrativa202515733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso, inizialmente con attribuzione di 26/30 per la risposta al quesito n. 21, nonché mancato riconoscimento di titoli di preferenza e relativo silenzio sull’istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la valutazione come errata della risposta al quesito n. 21, sostenendo che il termine “preliminare” fosse anch’esso sinonimo di “propedeutico”, oltre alla risposta “introduttivo” indicata come esatta dall’Amministrazione. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di titoli di preferenza relativi al numero di figli a carico e allo svolgimento del tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 69/2013, deducendo il mancato riesame in autotutela e chiedendo che tali elementi fossero considerati nella graduatoria finale. L’Amministrazione ha prodotto il verbale con cui, in autotutela, ha attribuito 0,75 punti per la risposta al quesito n. 21, portando il punteggio della candidata da 26/30 a 27/30. Ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura. Quanto al quesito n. 21, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione aveva già riconosciuto in autotutela la correttezza della risposta “preliminare”, attribuendo alla candidata il punteggio aggiuntivo e collocandola in graduatoria con 27/30. Quanto ai titoli di preferenza, il ricorso è stato respinto: la candidata non si era limitata a omettere l’indicazione, ma aveva espressamente dichiarato nella domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, di non possederli. Si applicano quindi il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il divieto di venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede amministrativa. L’Amministrazione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, poiché la rettifica successiva avrebbe alterato la par condicio tra i concorrenti. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente. Le spese sono state compensate, con obbligo dell’Amministrazione di restituire il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e decorso il termine previsto.

  • art. 73 d.l. n. 69/2013

    Richiamato quale base normativa del tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari, indicato dalla ricorrente come titolo di preferenza.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione della candidata nella domanda di partecipazione, resa ai sensi di tali disposizioni, attestava espressamente il mancato possesso dei titoli di preferenza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il dovere di buona fede dell’amministrazione costituisce fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium applicato alla condotta della concorrente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il dispositivo ha posto a carico dell’Amministrazione l’obbligo di restituzione del contributo unificato, pur compensando le spese di lite.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il candidato che abbia espressamente dichiarato nella domanda di non possedere determinati titoli non può successivamente ottenere il loro riconoscimento sulla base di una dichiarazione contraria, in applicazione del principio di autoresponsabilità e del divieto di venire contra factum proprium.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire a un candidato di modificare o integrare successivamente una dichiarazione espressa sul possesso dei titoli, quando ciò determinerebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti.
  • Quando l’amministrazione riconosce in autotutela la correttezza di una risposta contestata in una prova concorsuale e attribuisce il punteggio aggiuntivo richiesto, la controversia relativa a tale profilo diviene priva di oggetto, con cessazione della materia del contendere in parte qua.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e possiede legittimazione passiva rispetto alle controversie concernenti gli esiti della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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