Sentenza del 14/11/2019 n. 29646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito a un immobile compravenduto per 11.700.000 euro un maggior valore di 31.788.000 euro, determinato sulla base dei valori OMI, liquidando conseguentemente maggiori imposte ipotecarie e catastali. Dopo la decisione parzialmente favorevole della CTP e il rigetto degli appelli da parte della CTR, le società hanno proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché E. s.p.a. aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, provvedendo ai versamenti secondo il piano di rateizzazione. L'effetto della definizione si è esteso anche a N. s.p.a. L'Agenzia delle Entrate non si è opposta. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Sono le disposizioni richiamate dall'Agenzia delle Entrate per determinare e accertare il maggior valore dell'immobile ai fini delle imposte indirette.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
La norma consente la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. L'adesione e il pagamento delle somme dovute hanno determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Quando il contribuente definisce integralmente il carico tributario oggetto di causa mediante una procedura di definizione agevolata, il giudizio può perdere il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- È necessario documentare in giudizio l'adesione alla procedura, il piano di pagamento e i versamenti effettuati; la sola intenzione di aderire non è normalmente sufficiente.
- La definizione agevolata può produrre effetti anche nei confronti di soggetti collegati o coobbligati, se la normativa applicabile e la concreta struttura del rapporto consentono l'estensione degli effetti.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una vittoria nel merito: la controversia si chiude perché l'obbligazione è stata definita, senza una decisione definitiva sulla correttezza dell'accertamento.
- In assenza di ragioni particolari, le spese possono essere compensate tra le parti quando il giudizio si estingue a seguito di una definizione agevolata.
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