Cassazione Civile, Ordinanza n. 29010/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precetto di pagamento notificato a un soggetto che aveva prestato fideiussione in relazione a un contratto di mutuo. Il fideiussore aveva proposto opposizione al precetto, respinta dal tribunale; la corte d’appello aveva poi confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 183, comma 5, c.p.c. e 1957 c.c., sostenendo che l’eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. fosse stata ritenuta tardiva senza considerare il momento processuale in cui poteva essere proposta; inoltre denunciava la violazione degli artt. 1186 e 1456 c.c., ma in realtà contestava un accertamento di fatto relativo alla ricezione della raccomandata con cui sarebbe stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine al debitore principale. Con il ricorso veniva anche proposta querela di falso avverso la cartolina A/R relativa a tale comunicazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente manifestamente infondato. Ha affermato che l’eccezione di inosservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso proprio e va proposta tempestivamente dal convenuto, nel caso di specie in sede di opposizione a precetto; pertanto correttamente era stata dichiarata preclusa perché sollevata tardivamente sia in primo sia in secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando norme sostanziali, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento fattuale. La querela di falso è stata ritenuta non proponibile in cassazione rispetto a un atto del giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al possibile raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta secondo il procedimento accelerato, con conferma della proposta del consigliere relatore.
art. 183 c.p.c., comma 5
È stata richiamata dal ricorrente per sostenere la tempestività dell’eccezione, ma la Corte ha escluso che il termine della prima memoria potesse giustificare il rinvio della proposizione dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
art. 1957 c.c.
L’eccezione di inosservanza del termine è stata qualificata come eccezione in senso proprio, da sollevare tempestivamente e non oltre la fase di opposizione a precetto.
art. 1186 c.c.
La sua evocazione è stata ritenuta non pertinente rispetto al reale contenuto del motivo, che mirava a contestare un fatto accertato.
art. 1456 c.c.
La sua evocazione è stata ritenuta non pertinente rispetto al reale contenuto del motivo, che mirava a contestare un fatto accertato.
art. 360 c.p.c., n. 3
I motivi sono stati formalmente incardinati come violazioni di legge, ma il secondo è stato ricondotto a una censura di fatto e quindi dichiarato inammissibile.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2
È stato richiamato per affermare che, accertata la falsità dell’atto, il rimedio è la revocazione, non una pronuncia incidentale di invalidità in cassazione.
art. 96 c.p.c., commi 3 e 4
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha applicato la condanna aggravata, con somma equitativa alla controparte e ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L’eccezione di decadenza del creditore fideiussore ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso proprio e deve essere proposta tempestivamente nella prima difesa utile; se non sollevata in opposizione a precetto, resta preclusa.
- La mera indicazione di violazioni di legge non rende ammissibile un motivo che, in sostanza, contesti solo un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- La querela di falso relativa ad atti del giudizio di merito non può essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione; l’eventuale accertamento della falsità rileva, semmai, ai fini della revocazione.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
- In sede di opposizione a precetto il debitore che intenda far valere la decadenza del creditore deve articolare subito la relativa eccezione, senza attendere la fase di memoria successiva prevista dall’art. 183 c.p.c.
Come è indicizzato
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