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Sentenza

Sentenza n. 4405/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 54458 del 17 aprile 2026; del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 116167 dell’11 settembre 2025; ove occorrer possa, dell’“Atto di indirizzo sulle installazioni di stazioni radio base e antenne per la telefonia mobile, richiesta presentata da n. 5 consiglieri comunali prot. n. 168561 del 18/12/2025”, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Giugliano in Campania n. 80 del 29 dicembre 2025 (“Atto di Indirizzo”); ove occorrer possa, della nota del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 55199 del 20 aprile 2026; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè di contenuto sconosciuto; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 9 settembre 2025 e integrata in data 3 novembre 2025 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Giugliano in Campania, in Via Oasi Sacro Cuore, 9 (N.C.T. del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 54, Mappale 2250) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio della stessa.

Giustizia amministrativa202603856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali relativi alla sospensione o al mancato riconoscimento del titolo abilitativo per l’installazione di una stazione radio base, nonché, in via tuzioristica, atto di indirizzo comunale sulle installazioni di stazioni radio base e antenne

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune relativi all’istanza presentata il 9 settembre 2025 e integrata il 3 novembre 2025 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, chiedendo anche l’accertamento del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 e del conseguente diritto all’installazione e all’esercizio dell’impianto. È stato inoltre impugnato, in via tuzioristica, l’atto di indirizzo comunale sulle installazioni di stazioni radio base e antenne. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti contro gli atti comunali.

La decisione

Nel corso del giudizio, con nota del 2 luglio 2026, il competente settore comunale ha preso formalmente atto dell’avvenuto perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio-assenso relativo all’istanza iniziale e ha disposto l’archiviazione del procedimento di sospensione. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione sulle domande concernenti gli atti comunali e all’accertamento del silenzio-assenso, sicché il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La società ricorrente non si è opposta alla declaratoria nel corso della camera di consiglio. Il TAR non ha pronunciato sull’impugnazione dell’atto di indirizzo, proposta soltanto in via tuzioristica; ha comunque rilevato che essa sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse, non essendo l’atto autonomamente, direttamente e attualmente lesivo, anche in considerazione dell’annullamento in autotutela degli atti asseritamente conseguenziali. Spese compensate per l’esito complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-assenso invocato dalla società per l’autorizzazione all’installazione della stazione radio base.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal riconoscimento comunale del perfezionamento del titolo abilitativo e dall’archiviazione del procedimento di sospensione.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il TAR richiama la disposizione per rilevare che l’impugnazione dell’atto di indirizzo sarebbe stata inammissibile per carenza di interesse, in assenza di una lesività autonoma, diretta e attuale.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in camera di consiglio, all’esito della trattazione dell’istanza cautelare e previa informazione alle parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riconosce formalmente il perfezionamento del titolo abilitativo richiesto e archivia il procedimento amministrativo che aveva dato luogo alla contestazione, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sulle domande dirette contro gli atti precedenti; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Un atto di indirizzo amministrativo è impugnabile soltanto se presenta una lesività autonoma, diretta e attuale nei confronti del ricorrente; in mancanza, l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, anche quando sia proposta in via meramente tuzioristica.
  • La sopravvenuta adozione di un atto favorevole da parte dell’amministrazione può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione, anche quando il ricorrente abbia inizialmente chiesto l’accertamento giudiziale del silenzio-assenso e del conseguente diritto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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