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Sentenza

Sentenza n. 230/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 82 del 23/02/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni n. 82 del 23 febbraio 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ottenere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. Nel corso del giudizio, le parti hanno comunicato l'avvenuto accredito del beneficio economico e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, durante il giudizio, il Ministero aveva accreditato alla ricorrente il beneficio economico dovuto in esecuzione del giudicato. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in assenza di ulteriori osservazioni o contestazioni. Non è stata quindi adottata alcuna misura esecutiva ulteriore, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o la condanna alle astreintes. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia, a favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 112 c.p.a.

    Individua il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato, richiesto dalla ricorrente per conseguire il beneficio non ancora accreditato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), è stato invocato dalla ricorrente per la richiesta di astreintes, non esaminata per l'avvenuto adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta per effetto dell'adempimento dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È stato richiamato con riguardo al termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese processuali, commisurate ai minimi tariffari per controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal giudicato durante il giudizio di ottemperanza, viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza esclude la necessità di disporre ulteriori misure esecutive, quali l'assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta o l'applicazione di astreintes, quando l'obbligo sia stato integralmente soddisfatto.
  • Anche quando la materia del contendere cessa per adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio se il comportamento che ha reso necessario il ricorso ne giustifica l'imputazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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