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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21997/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta in relazione al mancato riconoscimento di due crediti: uno chirografario per scoperto di conto corrente e uno ipotecario derivante da mutuo fondiario. Il credito era stato originariamente vantato da una banca, poi ceduto in blocco nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione; in seguito, la cessionaria aveva conferito mandato a una società per il recupero. Il tribunale aveva ritenuto che la domanda fosse preclusa perché il medesimo credito era già stato oggetto di insinuazione tardiva da parte di una precedente cessionaria, con rigetto definitivo per difetto di prova della titolarità del credito, e quindi con efficacia di giudicato interno endofallimentare. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice delegato avrebbe implicitamente disatteso l’eccezione di giudicato e che il tribunale non avrebbe potuto rilevarlo in mancanza di impugnazione del curatore; dall’altro, la violazione degli artt. 111 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che il precedente rigetto dell’istanza di ammissione riguardasse solo la legittimazione della precedente istante a partecipare al concorso, senza incidere sull’esistenza del credito, che la nuova cessionaria avrebbe potuto dimostrare essersi trasferito in suo favore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo del ricorso, affermando che la riduzione del termine prevista dall’art. 99 l.fall. riguarda solo il termine per proporre ricorso per cassazione e non si estende alla costituzione in giudizio. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, rilevando che, anche a voler prescindere dalla difformità tra le ricostruzioni di parte e del tribunale sul contenuto esatto del precedente provvedimento, era decisivo che la stessa ricorrente aveva affermato di essere cessionaria del credito dalla precedente istante. Ne conseguiva che il giudicato formatosi nel procedimento endofallimentare sul difetto di titolarità della cedente si rifletteva necessariamente sulla legittimazione della cessionaria, impedendo di fondare validamente un acquisto del credito da soggetto non titolare. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma base per l’opposizione allo stato passivo, richiamata quale titolo del giudizio introdotto dalla parte interessata all’ammissione del credito.

  • art. 99 l.fall.

    La riduzione del termine prevista dalla disposizione è eccezionale e non si estende in via analogica al termine di costituzione in giudizio del ricorrente in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare un preteso vizio di ultrapetizione o omissione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al controllo sulla decisione impugnata; la Corte ha escluso la violazione dedotta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato endofallimentare formatosi sul difetto di titolarità della cedente è stato ritenuto preclusivo anche nei confronti della cessionaria.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudicato va interpretato secondo oggetto della domanda e contenuto della decisione; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla tesi ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale base normativa dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la decisione sull’opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine prevista dalla legge fallimentare per proporre il ricorso per cassazione non si estende automaticamente al termine di costituzione del ricorrente, trattandosi di previsione eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • Il giudicato endofallimentare formatosi sul difetto di titolarità del credito in capo a un soggetto che abbia presentato domanda di ammissione preclude la riproposizione della medesima pretesa da parte del successivo cessionario che dichiari di avere acquistato il credito proprio da quel soggetto.
  • Quando la pretesa della parte ricorrente si fonda sull’acquisto del credito da un soggetto già definitivamente ritenuto non titolare del medesimo credito, la cessionaria non può utilmente invocare un autonomo diritto a far verificare il credito come se il precedente giudicato non esistesse.
  • Ai fini dell’efficacia preclusiva del giudicato rileva la sostanza dell’accertamento compiuto nel procedimento precedente, e non la sola qualificazione formale data dalla parte alla precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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