Sentenza n. 13269/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio-diniego serbato dall’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana sull’istanza di accesso agli atti presentata dal Dott. Lupidi ex artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in data 20 novembre 2025 recante “Immobile situato in Bracciano (RM), via della Rotonda, n. 15 di proprietà dei sig.ri Nicolino Scanu e Oretta Telloni (Foglio n. 25, map. 79). Istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990” ; nonché per l’accertamento del diritto del Dott. Lupidi di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli stessi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, poiché l'ostensione è intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso.
Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale relativa a un immobile sito in Bracciano
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nell'istanza e la condanna dell'amministrazione all'ostensione. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha osteso integralmente la documentazione richiesta.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento della pretesa ostensiva azionata dal ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La piena ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sull'azione avverso il diniego o il silenzio-diniego, poiché viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale all'accesso.
- Quando l'amministrazione soddisfa la richiesta di accesso solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
Come è indicizzato
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