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Sentenza

Sentenza n. 13269/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-diniego serbato dall’Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana sull’istanza di accesso agli atti presentata dal Dott. Lupidi ex artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in data 20 novembre 2025 recante “Immobile situato in Bracciano (RM), via della Rotonda, n. 15 di proprietà dei sig.ri Nicolino Scanu e Oretta Telloni (Foglio n. 25, map. 79). Istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990” ; nonché per l’accertamento del diritto del Dott. Lupidi di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti indicati nella predetta istanza di accesso, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione degli stessi ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Giustizia amministrativa202601332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, poiché l'ostensione è intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale relativa a un immobile sito in Bracciano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti indicati nell'istanza e la condanna dell'amministrazione all'ostensione. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha osteso integralmente la documentazione richiesta.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale costituisce il fondamento della pretesa ostensiva azionata dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • La piena ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere sull'azione avverso il diniego o il silenzio-diniego, poiché viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale all'accesso.
  • Quando l'amministrazione soddisfa la richiesta di accesso solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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