Sentenza n. 7179/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. prot. m_dg.GDAP 0363742.U del 27 agosto 2025, con la quale si nega il riallineamento retributivo dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del 27 agosto 2025 che nega il riallineamento retributivo relativo all’indennità di specificità organizzativa penitenziaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il diniego del riallineamento retributivo deducendo: violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi di parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro, per l’asserita discriminazione tra dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o lavori di pari valore; contrasto con l’art. 157 TFUE e con le direttive 2006/54/CE e 2023/970/UE in materia di parità e trasparenza retributiva, sostenendo la necessità di disapplicare la disciplina nazionale nella parte in cui riconosce l’indennità al solo personale in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per minorenni; rilevanza e non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. I ricorrenti avevano inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto, ma hanno rinunciato alla domanda cautelare alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricostruito la disciplina dell’art. 2-ter del d.l. n. 92/2024, convertito dalla l. n. 112/2024, che riconosce dal 1° gennaio 2025 un’indennità annua lorda aggiuntiva al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quando in servizio presso istituti penitenziari per adulti o istituti penali per minorenni, con importi differenziati in base all’area professionale. Secondo il giudice, la finalità dell’indennità è compensare la specificità, il disagio, il rischio e le responsabilità organizzative e gestionali connessi alla partecipazione personale e diretta alla gestione delle strutture detentive. È stata quindi ritenuta ragionevole la distinzione tra il personale concretamente operante all’interno degli istituti penitenziari e quello che svolge funzioni amministrative presso sedi diverse, anche se le funzioni astrattamente esercitate possono essere analoghe. La stessa ratio giustifica l’esclusione dei dipendenti formalmente assegnati a istituti penitenziari ma distaccati altrove e l’inclusione di coloro che, pur formalmente assegnati ad altra sede, operano concretamente presso gli istituti. La differenza del luogo e delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa esclude la denunciata discriminazione e non determina contrasto con la normativa costituzionale o dell’Unione europea richiamata. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2-ter d.l. 92/2024, convertito dalla l. 112/2024
A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi.
L’indennità è collegata alla concreta prestazione lavorativa presso strutture detentive e alle condizioni di specificità, disagio, rischio e responsabilità connesse alla gestione penitenziaria; non spetta automaticamente in base alla sola appartenenza organica a un istituto penitenziario.
art. 45 d.lgs. 165/2001
La disciplina dell’indennità non viola il principio di parità di trattamento retributivo, poiché il personale che opera negli istituti penitenziari si trova in una situazione diversa da quello che svolge analoghe funzioni in sedi esterne.
art. 157 TFUE
La previsione dell’indennità non è stata ritenuta discriminatoria sotto il profilo della parità retributiva, in ragione della diversità oggettiva delle condizioni e del luogo di lavoro considerati dalla disciplina nazionale.
direttiva 2006/54/CE
Il giudice non ha ravvisato un contrasto tra la disciplina dell’indennità e i principi europei di parità retributiva.
direttiva (UE) 2023/970
La disciplina nazionale dell’indennità non è stata ritenuta incompatibile con i principi europei di trasparenza e parità retributiva.
art. 3 Cost.
La differenziazione del trattamento è ragionevole perché fondata sulle diverse condizioni concrete di esercizio di funzioni anche analoghe.
art. 36 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, poiché l’indennità costituisce una compensazione per specifiche condizioni di lavoro penitenziario.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Massime di principio
- Un’indennità retributiva istituita per compensare la specificità, il disagio, il rischio o le responsabilità connesse a un determinato ambiente lavorativo può essere riconosciuta sulla base della concreta sede e modalità di svolgimento dell’attività, anche quando le funzioni astrattamente esercitate siano analoghe a quelle svolte da altri dipendenti in sedi diverse.
- È ragionevole riconoscere un trattamento accessorio al personale che opera concretamente all’interno di strutture penitenziarie e negarlo a chi, pur appartenendo all’organico di tali strutture, sia distaccato altrove; correlativamente, il beneficio può spettare a chi, pur formalmente assegnato a un’altra sede, svolga effettivamente servizio presso l’istituto penitenziario.
- La parità di trattamento retributivo non impone l’assimilazione di situazioni lavorative caratterizzate da condizioni oggettive differenti: la diversità del luogo di lavoro e delle responsabilità concretamente affrontate può giustificare un’indennità speciale senza integrare una discriminazione.
- La valutazione della ragionevolezza di un trattamento accessorio deve essere effettuata in rapporto alla finalità compensativa perseguita dalla legge e alle condizioni effettive di svolgimento della prestazione, non sulla sola base dell’identità delle mansioni formalmente attribuite.
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