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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2766/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che dispone la consegna in estradizione per il reato di furto aggravato. Propone due motivi: (1) violazione dell'art. 730 c.p.p., perché la Corte avrebbe disposto la consegna nonostante la richiesta difensiva di riconoscimento della sentenza straniera e nonostante i legami personali con l'Italia (nascita in Italia, procedimenti pendenti, tre figli minorenni, convivenza con la compagna e stabile dimora a Roma); (2) violazione dell'art. 6 CEDU, per omissione della verifica delle condizioni di detenzione nello Stato richiesto e per il rischio di trattamento inumano o degradante una volta estradato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che l'estradizione era richiesta per fini processuali e non per l'esecuzione di una sentenza definitiva, per cui non era possibile richiedere in alternativa l'esecuzione della sentenza in Italia. Sul secondo motivo ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato ad affermazioni generiche sul rischio di trattamenti inumani o degradanti senza fornire elementi concreti che giustificassero un approfondimento o richieste di informazioni aggiuntive allo Stato richiedente; inoltre la giurisprudenza non riconosce una situazione di violazione sistemica dei diritti nel sistema detentivo della Bosnia. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 730 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione alla possibilità di impedire o condizionare la consegna quando sussistano ragioni che suggeriscano il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza in Italia; la Corte ha ritenuto che nel caso specifico l'estradizione era richiesta per fini processuali e non vi era sentenza definitiva da eseguire, quindi l'istanza difensiva non poteva impedire la consegna.

  • art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo) / garanzie CEDU in tema di trattamento

    Richiamato in funzione di contestazione relativa al rischio di violazione dei diritti fondamentali (trattamenti inumani o degradanti) a seguito dell'estradizione. La Corte ha escluso la violazione perché il ricorrente non ha prodotto elementi concreti che dimostrino un rischio effettivo e attuale, e perché non risulta accertata una situazione sistemica di violazione nel Paese richiedente.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ordina l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 45476 del 15/9/2015 (Karic)

    La cassazione ha fatto riferimento a precedente decisione che esclude l'esistenza, nei confronti della Bosnia, di una situazione di generale e sistemica lesione dei diritti individuali nel sistema detentivo, avvalorando il rifiuto di approfondire il secondo motivo per insufficienza di elementi probatori.

Massime di principio

  • Se l'estradizione è richiesta per fini processuali (per giudicare) e non per l'esecuzione di una sentenza definitiva, non è possibile chiedere in alternativa l'esecuzione della sentenza in Italia ai sensi delle regole sul riconoscimento/esecutività di sentenze straniere.
  • Le deduzioni generiche sul rischio di trattamento inumano o degradante non sono sufficienti: il ricorrente deve fornire elementi concreti e attuali che giustifichino l'accertamento di un rischio reale o la richiesta di informazioni supplementari allo Stato richiedente.
  • La valutazione sulla sussistenza di una situazione sistemica di violazione dei diritti in un Paese terzo può essere influenzata dalla giurisprudenza pregressa; l'assenza di accertamenti specifici o di fonti probatorie aggiornate rende difficoltosa la prospettazione di un rischio collettivo.
  • I legami personali con lo Stato richiesto (nascita, famiglia, procedimenti pendenti, stabile dimora) possono essere considerati nel bilanciamento degli interessi, ma non impediscono automaticamente l'estradizione se non sono accompagnati da profili giuridici o di tutela dei diritti costituzionalmente rilevanti.
  • In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie; è quindi consigliabile produrre argomentazioni e prove solide già in primo grado.

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