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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6973/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il difensore ha contestato l'individuazione dell'indagato basata su prove atipiche (visioni di immagini video e riconoscimenti informali), rilevando che le persone offese avevano riconosciuto solo Iannarilli e non Paglia, e che Paglia sarebbe stato identificato solo dagli operanti (brig. Troisi) e tramite comparazione di immagini di qualità scarsa. Si è contestata l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di rapina aggravata e la genericità dell'attribuzione del ruolo di 'palo'. Inoltre è stato dedotto vizio nella motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), richiamando l'esclusione di poter basare le esigenze cautelari unicamente sulla gravità del reato e contestando l'esistenza di precedenti ostativi alla misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione del Tribunale di Roma, che aveva ricollegato l'identificazione di Paglia alle immagini delle telecamere (anche se non nitide, ma idonee a ricostruire abbigliamento e tempi), al riconoscimento effettuato da un operante e alla corrispondenza con rilevazioni fotografiche/diurna nei pressi dell'abitazione e con gli orari dei bus. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (vietato riconsiderare i fatti salvo manifesta illogicità o violazione di legge), ha confermato che le individuazioni fotografiche operative sono prove atipiche valutabili in termini di affidabilità, e che per la misura cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi, non della prova piena. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del pericolo di reiterazione sulla base delle circostanze di fatto e di precedenti risultanti dal casellario; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari; la Corte ribadisce che, in sede cautelare, non è richiesta la prova piena ma elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Riferito alle prove atipiche e ai riconoscimenti fotografici: la Corte conferma che l'individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria è prova atipica la cui affidabilità dipende dalla credibilità di chi la effettua e dal percorso argomentativo del giudice di merito.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma sulle ricognizioni personali; la difesa invocava garanzie e limiti delle modalità di identificazione, mentre la Corte ha richiamato che modalità e valore di tali accertamenti influiscono sul valore probatorio e sulla motivazione.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte la utilizza come premessa ai principi sulla valutazione degli indizi e delle prove atipiche nella motivazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La distinzione tra onere probatorio in sede di merito e il criterio più tenue richiesto per le misure cautelari: la Corte ricorda che l'art. 273 richiama solo alcuni commi dell'art. 192 e non il comma 2 che richiede indizi precisi e concordanti.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    Regola i presupposti delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, e di reiterazione). La Corte conferma che la valutazione prognostica dell'attualita' del pericolo puo' fondarsi su elementi concreti e circostanze della condotta, non richiedendo la previsione di una specifica occasione per delinquere.

  • art. 285 cod. proc. pen. (richiamato in termini di procedura di riesame)

    Rilevanza procedurale: la sentenza richiama i limiti del sindacato sulla motivazione del tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale veste sanzionatoria nella presente decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare il requisito richiesto e' quello dei gravi indizi: non serve la prova piena, ma elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità.
  • La Corte di Cassazione non puo' riconsiderare i fatti o sostituirsi al giudice di merito: il sindacato e' limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
  • L'individuazione fotografica e la comparazione di immagini video costituiscono prove atipiche: la loro ammissibilità non e' esclusa, ma il valore probatorio dipende dalla credibilità del dichiarante e dalla completezza del percorso motivazionale del giudice.
  • La scarsa qualità delle immagini non esclude automaticamente il valore probatorio se esistono altri elementi convergenti (abbigliamento, orari, riscontri dalle telecamere nei pressi dell'abitazione, dichiarazioni di operanti).
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre dedurre violazioni di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; non e' sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti gia' esaminati dal giudice di merito.
  • Per opporsi all'uso di precedenti o al rifiuto di misure alternative, il difensore deve allegare e documentare gli elementi (ad es. certificato del casellario giudiziale) che smentiscono la sussistenza di ostativita', pena l'inammissibilita' per genericita' e difetto di autosufficienza del motivo.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione e' prognostica: il giudice puo' considerare modalita' della condotta, circostanze e situazioni personali dell'indagato, ma non puo' basarsi soltanto sulla gravita' astratta del reato.
  • In casi di identificazione dubbia conviene impugnare con documenti tecnici (perizia sulla qualità delle immagini, richiesta di confronti formali, testimonianze che attestino assenza dell'imputato) e proporre misure cautelari alternative concrete e proporzionate.

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