Sentenza del 30/06/2017 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irpef - Costituzione di diritto di superficie - Natura del reddito prodotto - Redditi diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che i compensi percepiti per la costituzione del diritto di superficie fossero assoggettabili a tassazione come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R., in quanto riconducibili a un'obbligazione di permettere. Il testo segnala tuttavia un contrasto con Cassazione n. 15333 del 4 luglio 2014, che aveva adottato una diversa qualificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura fiscale dei compensi percepiti dal titolare di un fondo agricolo per la costituzione, a favore di terzi, di un diritto di superficie. Occorreva stabilire se tali somme dovessero essere qualificate secondo la disciplina dei redditi agrari o fondiari, oppure come redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R.
Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
I compensi ricevuti per consentire a terzi di esercitare un diritto di superficie sono stati qualificati come redditi diversi, poiché derivano dall'obbligo del titolare del fondo di permettere l'utilizzazione del bene secondo il diritto costituito.
Massime di principio
- Quando il proprietario o titolare di un fondo riceve somme per consentire a terzi di utilizzare il bene mediante la costituzione di un diritto di superficie, tali somme possono essere qualificate come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R.
- La qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta del pagamento e dall'obbligazione assunta: se il compenso remunera il consentire l'utilizzazione del bene, può rientrare tra i redditi derivanti da obblighi di permettere.
- La materia presenta un contrasto giurisprudenziale, pertanto occorre verificare l'orientamento applicabile al periodo d'imposta e le successive pronunce della Corte di cassazione.
- Non è sufficiente che il bene sia un fondo agricolo per qualificare automaticamente il compenso come reddito agrario o fondiario; deve essere esaminata la specifica struttura del diritto costituito e dell'accordo stipulato.
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