Cassazione Penale, Sentenza n. 5619/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che deduce vizi motivazionali della sentenza d'appello in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. Si censura la valutazione della esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione dell'omicidio di Laura Santinello, ritenendo illogiche e sterili le considerazioni della Corte circa la mancata interruzione del nesso eziologico in relazione alla condotta della persona offesa (velocità, mancata reazione all'immissione dalla piazzola dell'autoarticolato) e l'incertezza sull'uso delle cinture di sicurezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello, emessa il 26/11/2020, è stata depositata il 17/02/2021 (entro il termine dei 90 giorni previsto), mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 22/04/2021, oltre il termine di 45 giorni (scadente il 10/04/2021), con conseguente tardività. In conseguenza dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con una valutazione equitativa della colpa ai fini della sanzione (richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per enunciare il motivo di ricorso (vizi di motivazione). Nel testo il motivo è stato formulato ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte lo applica per disporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per la valutazione del grado di colpa del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione deve essere calcolato in relazione alla data di deposito della motivazione; la tempestività è essenziale: la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se la sentenza d'appello è motivata entro i termini (es. 90 giorni) il decorso del termine breve per cassazione (45 giorni) inizia dal deposito della motivazione; è fondamentale annotare e conservare la data di deposito.
- L'inammissibilità per tardività può comportare sanzioni economiche (art. 616 cod. proc. pen.); la Corte valuta anche profili di colpa nel comminare la somma alla cassa delle ammende.
- In caso di contestazione della tempestività, occorre produrre e valorizzare prove documentali relative a notifiche, depositi e attestazioni di irrevocabilità; se esistono giustificati impedimenti verificare la possibilità di istanze di reintegro dei termini o altro rimedio processuale ammesso dalla legge.
- Le censure sostanziali (es. vizi di motivazione) non salvano un ricorso depositato oltre termine: la regolarità dei termini procedurali è pregnante e preliminare all'esame del merito in Cassazione.
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