Sentenza n. 160/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento l’del provvedimento emesso da INPS Udine, data prot. 20.02.2025 n. Fascicolo 202200332426TF, n. Pratica 002202200320365e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987; altresì il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di diniego del beneficio dei sei scatti stipendiali e della conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa riguardava un appartenente alle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda. Il ricorso contestava il provvedimento dell'INPS che non aveva riconosciuto il beneficio, sostenendo che l'art. 6-bis si applica anche a tale modalità di cessazione. L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha dichiarato l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita agli appartenenti alle Forze di polizia, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Il termine per la presentazione della domanda non è decadenziale rispetto al beneficio, ma serve a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non esclude l'inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e della limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell'ordinamento militare
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di una giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa, al passaggio in giudicato della sentenza.
art. 21 l. n. 248/2006
Ha modificato la disciplina richiamata dal giudice in materia di rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina la base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non può quindi essere invocato per escludere l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.
- L'abrogazione di una disposizione che aveva limitato il beneficio dei sei scatti non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa, salvo che tale reviviscenza sia espressamente prevista.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- Accertato il diritto al beneficio, l'ente previdenziale deve rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.
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