Circolare numero 105 del 17-7-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo soggetti al sistema DMAG-Unico in relazione al Fondo di Tesoreria per il TFR introdotto dalla legge 296/2006. Definisce chi è tenuto al versamento, quali lavoratori sono esclusi, come decorre l’obbligo e con quali modalità va dichiarato e pagato il contributo, inclusa la gestione delle anticipazioni e dei periodi pregressi. Disciplina inoltre l’esonero, totale o parziale, dal contributo al Fondo di garanzia ex legge 297/1982, le modifiche alla modulistica DMAG-Unico e le regole per lo sgravio sui periodi precedenti.
Fondo di Tesoreria TFR per aziende agricole DMAG-Unico e esonero contributo Fondo di garanzia
Fondo di Tesoreria TFR per le aziende agricole con DMAG-Unico
La circolare fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro agricolo soggetti alla compilazione del DMAG-Unico in relazione al Fondo di Tesoreria istituito dalla legge 296/2006 per il trattamento di fine rapporto. Vengono disciplinati l’ambito soggettivo, le esclusioni, la decorrenza dell’obbligo contributivo, le modalità di dichiarazione, il pagamento e l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia.
Quadro normativo e richiami precedenti
Il documento si colloca in continuità con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e con il messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007, ai quali rinvia per gli aspetti già trattati. La circolare precedente aveva illustrato l’istituzione del "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.", gestito dall’INPS per conto dello Stato su apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato.
Soggetti obbligati e finanziamento del Fondo
Il Fondo di Tesoreria è finanziato mediante un contributo pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1 gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 252/2005. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro agricolo che occupano almeno 50 dipendenti. Ai fini del calcolo della forza occupazionale la circolare rinvia alla circolare n. 70/2007, punto 2, e al punto 1 del messaggio n. 10577/2007.
Le quote accantonate dal datore di lavoro a titolo di TFR da versare all’Istituto assumono natura di contribuzione previdenziale equiparata, per accertamento e riscossione, a quella obbligatoria dovuta dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto 30 gennaio 2007 pubblicato in G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007.
Lavoratori interessati ed esclusioni
L’obbligo contributivo sussiste soltanto per i lavoratori ai quali si applica l’art. 2120 c.c. ai fini del TFR. La circolare esclude espressamente:
- i lavoratori a tempo determinato con rapporto di durata inferiore a tre mesi;
- i lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedano la corresponsione periodica del TFR maturato, anche tramite rinvio alla contrattazione di secondo livello;
- i lavoratori per i quali la contrattazione collettiva preveda l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi;
- i lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna.
Non è dovuto alcun contributo al Fondo di Tesoreria per i lavoratori che, in forma tacita o espressa, conferiscano l’intero TFR a forme pensionistiche complementari.
Decorrenza dell’obbligo e modalità di calcolo
La circolare distingue tra lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 e lavoratori assunti successivamente.
Per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 che conferiscono una quota di TFR alla previdenza complementare:
- il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale sulle quote maturate dal 1 gennaio 2007 fino al mese precedente quello della scelta;
- dal periodo di paga in corso al momento della scelta il contributo è dovuto in misura residuale.
Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già manifestato volontà in precedenti rapporti di lavoro e che entro sei mesi dall’assunzione manifestino la volontà di destinare il TFR:
- se destinano l’intero TFR alla previdenza complementare, il contributo è dovuto dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta espressa, ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio-assenso;
- se destinano solo una quota del TFR, il contributo è dovuto in misura totale dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta e in misura residuale dal periodo di paga in cui avviene la scelta.
Le quote di TFR da versare al Fondo, maturate dal 1 gennaio 2007 o dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta, sono maggiorate per i trimestri antecedenti al versamento effettivo con un interesse di rivalutazione del 2,74%.
Termini dichiarativi e contributi pregressi
Il primo trimestre utile per dichiarare il contributo è il II trimestre 2007. La presentazione del DMAG-Unico deve avvenire entro il 31 luglio 2007, mentre la scadenza di pagamento è fissata al 17 dicembre 2007.
Con la medesima decorrenza del II trimestre 2007, i datori di lavoro agricolo devono comunicare anche le anticipazioni di TFR erogate, limitatamente alla quota di competenza del Fondo di Tesoreria.
Per i contributi pregressi relativi a mensilità antecedenti al 1 aprile 2007, i datori di lavoro devono presentare moduli DMAG-Unico di variazione entro il 31 luglio 2007. Su tali importi deve essere applicato l’interesse di rivalutazione del 2,74% dalla scadenza legale dei versamenti contributivi fino alla data di effettivo pagamento.
Esonero dal contributo al Fondo di garanzia
L’art. 10 del D.Lgs. 252/2005, come modificato dall’art. 1, comma 764, della legge 296/2006, riconosce l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art. 2 della legge 297/1982 nella medesima percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.
La circolare precisa che l’esonero riguarda anche le aziende con meno di 50 dipendenti e può essere totale o parziale in funzione della percentuale di TFR destinata alla previdenza complementare.
Aggiornamenti al DMAG-Unico
I datori di lavoro devono autodichiarare nel DMAG-Unico il requisito occupazionale mediante l’apposito campo introdotto nel modello.
Dal II trimestre 2007, nel quadro F del DMAG-Unico, per ciascun lavoratore e per ciascun mese interessato, devono essere indicati specifici codici nel campo "tipo retribuzione":
- F, per la quota di TFR mensile maturata da versare al Fondo di Tesoreria comprensiva di interessi di rivalutazione;
- G, per la quota di TFR mensile destinata alla previdenza complementare nelle aziende con meno di 50 dipendenti;
- H, per le prestazioni anticipate dal datore di lavoro a carico del Fondo di Tesoreria.
Per la manodopera a tempo indeterminato, il codice G deve essere sempre valorizzato in caso di opzione per la previdenza complementare nelle aziende con meno di 50 dipendenti. Nel campo "% Retr. Mens." va indicata la percentuale di conferimento alla previdenza complementare in corrispondenza del codice G, mentre nel campo "retribuzione" devono essere riportati gli importi relativi ai codici F, G e H.
Recupero degli sgravi per i periodi precedenti
Per i periodi pregressi, e in particolare per il I trimestre 2007 già inviato e tariffato, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero dal contributo di cui all’art. 2 della legge 297/1982 devono presentare istanza alle sedi INPS per la gestione dello sgravio contributivo.
Le sedi provvedono a effettuare lo sgravio:
- per le aziende con almeno 50 dipendenti, al netto delle agevolazioni per zona tariffaria, direttamente in estratto conto, con eventuale riemissione del modello F24;
- per le aziende con meno di 50 dipendenti, al netto delle agevolazioni per zona tariffaria e in base alla percentuale di conferimento del TFR alla previdenza complementare, sempre mediante estratto conto con eventuale riemissione dell’F24.
La circolare fornisce anche esempi di calcolo dello sgravio, distinguendo tra aziende OTI con almeno 50 dipendenti e aziende OTI con meno di 50 dipendenti.
Modalità di pagamento
Il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria è posto in pagamento unitamente ai contributi obbligatori mediante il modello unificato F24.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e con il messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007, adattandole alle peculiarità delle aziende agricole che utilizzano la modulistica DMAG-Unico. L’obiettivo è disciplinare il finanziamento del Fondo di Tesoreria per il TFR, gli adempimenti dichiarativi e le modalità di pagamento per il settore agricolo.
Finanziamento del Fondo di Tesoreria
Il Fondo di Tesoreria è alimentato dalla quota di TFR maturata dal 1 gennaio 2007 e non destinata dal lavoratore alla previdenza complementare. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro agricolo che occupano almeno 50 dipendenti. Le somme accantonate assumono natura di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria ai fini di accertamento e riscossione.
Soggetti esclusi e casi particolari
L’obbligo riguarda solo i lavoratori ai quali si applica l’art. 2120 c.c. per il TFR. Sono esclusi i lavoratori a tempo determinato con rapporto inferiore a tre mesi, i lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica del TFR maturato, quelli per i quali è previsto l’accantonamento presso soggetti terzi e i lavoratori stagionali del settore agroalimentare privi di un termine finale specifico legato a una campagna. Nessun contributo è dovuto per i lavoratori che conferiscono integralmente il TFR a forme pensionistiche complementari.
Decorrenza, misura del contributo e rivalutazione
Per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 che destinano una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto integralmente sulle quote maturate dal 1 gennaio 2007 fino al mese precedente la scelta, mentre dal periodo di paga in corso alla scelta è dovuto in misura residuale. Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, se entro sei mesi optano per l’intero TFR o per una quota di esso, il contributo è dovuto dalla data di assunzione fino al mese precedente la scelta, o in misura totale fino a quel momento e poi residuale dal periodo di paga della scelta. Le quote di TFR da versare sono maggiorate, per i trimestri antecedenti al versamento effettivo, di un interesse di rivalutazione del 2,74%.
Termini di dichiarazione e versamento
Il primo trimestre utile per esporre il contributo è il II trimestre 2007, con presentazione DMAG-Unico entro il 31 luglio 2007 e scadenza di pagamento fissata al 17 dicembre 2007. Con la stessa decorrenza devono essere comunicate anche le anticipazioni sul TFR erogate dal datore di lavoro per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria. Per i contributi pregressi riferiti a mensilità anteriori al 1 aprile 2007, i moduli DMAG-Unico di variazione devono essere presentati entro il 31 luglio 2007, applicando l’interesse di rivalutazione del 2,74% fino al versamento.
Esonero dal contributo al Fondo di garanzia
L’art. 10 del D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla legge 296/2006, riconosce ai datori di lavoro l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia ex art. 2 della legge 297/1982 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria. L’esonero opera anche per le aziende con meno di 50 dipendenti ed è totale o parziale in base alla percentuale di TFR destinata alla previdenza complementare.
Modifiche alla modulistica DMAG-Unico
I datori di lavoro devono autodichiarare nel DMAG-Unico il requisito occupazionale. Dal II trimestre 2007, nel quadro F del modello devono essere indicati specifici codici nel campo tipo retribuzione: F per la quota di TFR mensile da versare al Fondo di Tesoreria comprensiva di rivalutazione, G per la quota di TFR destinata alla previdenza complementare nelle aziende con meno di 50 dipendenti, H per le anticipazioni erogate dal datore di lavoro a carico del Fondo di Tesoreria. Per i lavoratori a tempo indeterminato, in caso di opzione per la previdenza complementare nelle aziende sotto i 50 dipendenti, il codice G deve essere sempre valorizzato; nel campo % Retr. Mens. va indicata la percentuale di conferimento e nel campo retribuzione gli importi riferiti ai codici F, G e H.
Recupero dello sgravio per i periodi pregressi
Per ottenere l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia sui periodi precedenti, in particolare per il I trimestre 2007 già inviato e tariffato, i datori di lavoro devono presentare istanza alle sedi INPS. Le sedi applicano lo sgravio per le aziende con almeno 50 dipendenti al netto delle agevolazioni per zona tariffaria, riemettendo eventualmente l’F24. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, lo sgravio è calcolato al netto delle agevolazioni per zona tariffaria e in base alla percentuale di conferimento del TFR alla previdenza complementare.
Modalità di pagamento
Il contributo è versato con i contributi obbligatori tramite il modello unificato F24.
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