Circolare numero 102 del 9-7-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina del Fondo speciale per il personale del trasporto aereo istituito dalla legge n. 291/2004, modificando e integrando la circolare n. 108/2005. Vengono precisati natura e versamento del contributo di finanziamento (0,50%), il regime sanzionatorio e le modalità di regolarizzazione, la procedura per richiedere e trasmettere le domande di accesso alle prestazioni, i tempi di erogazione, i compiti delle strutture INPS coinvolte, il trattamento fiscale delle somme e le nuove istruzioni contabili con i relativi conti di bilancio.
Fondo speciale trasporto aereo: contributi, prestazioni e contabilità
Fondo speciale per il personale del trasporto aereo: aggiornamento della disciplina, contribuzione, prestazioni e contabilità
La circolare aggiorna le istruzioni relative al Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e alla riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, già disciplinato dalla circolare n. 108/2005. In particolare, chiarisce la natura obbligatoria del contributo di finanziamento, ridefinisce le modalità di versamento, illustra le procedure di accesso e di trasmissione telematica delle domande di prestazione, disciplina i tempi di erogazione, il regime fiscale e le conseguenti variazioni contabili.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare si colloca nel quadro dell’art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che ha istituito presso l’INPS il Fondo speciale per il personale del trasporto aereo. A seguito dell’insediamento del Comitato amministratore e dell’approvazione del regolamento del Fondo, poi modificato, l’Istituto provvede a definire in modo operativo le modalità di accesso alle prestazioni e a correggere alcuni profili della precedente circolare n. 108/2005, in particolare con riguardo alla natura del contributo dello 0,50%.
Contribuzione di finanziamento
Il contributo di finanziamento del Fondo è fissato nella misura complessiva dello 0,50%, ripartita tra:
- 0,375% a carico del datore di lavoro;
- 0,125% a carico del lavoratore.
La circolare precisa che tale contributo segue le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione delle norme sugli sgravi contributivi. La base imponibile è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e personale impiegato nella gestione delle attività di terra, nonché delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci.
Modalità di versamento e codici DM10/2
Poiché il contributo ha natura obbligatoria, vengono modificate le modalità di versamento precedentemente previste. Dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della circolare cessano di avere validità le istruzioni della circolare n. 108/2005 in materia di versamento.
I datori di lavoro devono quindi:
- calcolare il contributo secondo i criteri sopra indicati;
- esporlo nei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2;
- utilizzare il codice di nuova istituzione "M112", con il significato di contributo al Fondo speciale per il personale del trasporto aereo ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 291/2004;
- compilare le caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni";
- lasciare vuota la casella "numero giornate".
Per i periodi da regolarizzare si utilizza il codice "M113", con analoga esposizione nei quadri "B-C" e con indicazione delle sole retribuzioni dei soggetti interessati.
Regime sanzionatorio e regolarizzazione
In caso di omesso versamento del contributo si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116, commi 8-20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di luglio, non hanno potuto tenere conto delle nuove disposizioni, possono regolarizzare il periodo ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione INPS del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, richiamata dalla circolare n. 292/1993. La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
Entro lo stesso termine possono essere regolarizzati anche i casi di mancato versamento totale o parziale del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1-ter della legge n. 291/2004.
Accesso alle prestazioni del Fondo da parte delle aziende
Le aziende beneficiarie devono presentare la richiesta di accesso alle prestazioni alla Direzione subprovinciale di Roma Eur entro i termini decadenziali previsti dal regolamento del Fondo.
La circolare richiama due termini principali:
- 60 giorni dall’avvio dei processi formativi, per le domande di finanziamento dei relativi programmi;
- 120 giorni dalla data degli accordi sindacali, per le domande relative a Cigs, solidarietà, mobilità o a licenziamenti collettivi di lavoratori privi di ammortizzatori sociali con possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità.
La domanda deve essere presentata su supporto cartaceo, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Istituto. Deve essere compilato un modello separato per ciascun tipo di prestazione e devono essere allegati gli accordi sindacali pertinenti.
Domanda di prestazione dei singoli beneficiari e flusso telematico
I dati dei singoli lavoratori beneficiari devono essere trasmessi all’INPS esclusivamente per via telematica. Ogni rigo dell’elenco telematico costituisce la domanda di prestazione per un singolo beneficiario e deve contenere il protocollo attribuito dall’INPS alla domanda di accesso presentata dall’azienda.
L’INPS mette a disposizione una procedura accessibile dal sito istituzionale, nell’area "Servizi online - Aziende, consulenti e professionisti", che consente alle aziende di:
- collegarsi al web server dell’Istituto;
- scaricare il foglio elettronico predefinito e il programma di controllo;
- predisporre l’elenco delle domande secondo il tracciato richiesto;
- verificare i dati con il programma di controllo;
- inviare il file con estensione .inps;
- ricevere l’esito dell’invio, con eventuale rifiuto motivato oppure con l’avvenuta protocollazione.
I file relativi a Cigs e solidarietà sono inviati a consuntivo, con la cadenza stabilita da ciascuna azienda. I dati relativi alla mobilità e ai lavoratori licenziati con iscrizione nelle liste di mobilità devono essere inviati una sola volta, alla prima richiesta di prestazione.
Se occorre sostituire una domanda già trasmessa, la nuova deve essere inviata completa di tutti i dati entro cinque giorni lavorativi dall’invio precedente, con attivazione del campo che indica il record di variazione e mantenendo lo stesso codice identificativo. Trascorso tale termine, la sostituzione non è più ammessa.
Periodicità ed erogazione delle prestazioni
Per le prestazioni già in corso di erogazione, con anticipazione del trattamento da parte dell’azienda, l’INPS completa il ciclo di elaborazione entro il sessantesimo giorno dalla ricezione del file telematico.
Per le prestazioni non ancora in pagamento, il termine è il sessantesimo giorno dalla ricezione del file telematico oppure dalla data di invio del decreto interministeriale di concessione del trattamento principale, se successiva.
Dopo la prima erogazione, che comprende tutti gli arretrati maturati, i pagamenti successivi avvengono con cadenza mensile. Se i dati della domanda non sono stati inseriti dall’azienda nel file inviato, il beneficiario deve rivolgersi all’azienda affinché provveda alla trasmissione telematica.
Modalità di pagamento e competenze delle strutture INPS
Le prestazioni autorizzate dal Fondo a integrazione di Cigs, solidarietà, interventi formativi e sostegno ai lavoratori licenziati con iscrizione nelle liste di mobilità sono erogate dalle sedi di produzione INPS tramite la procedura di pagamento dei sussidi, opportunamente aggiornata.
Le prestazioni a integrazione dell’indennità di mobilità sono erogate insieme alla prestazione principale o negli stessi termini di questa. Se il lavoratore percepisce l’indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, anche le prestazioni del Fondo seguono la medesima modalità.
Per la Cigs e la mobilità, l’erogazione può avvenire solo dopo il decreto di concessione del Ministero del Lavoro. Per la solidarietà, invece, è possibile procedere anche in anticipo rispetto al decreto, purché siano acquisiti agli atti gli accordi sottoscritti tra le parti presso il Ministero.
La Direzione subprovinciale di Roma Eur cura ricezione, protocollazione, acquisizione delle domande, istruttoria, invio alla Segreteria tecnica per la delibera del Comitato amministratore, aggiornamento degli archivi delle domande autorizzate e consuntivo trimestrale delle prestazioni. Per tali compiti è prevista un’apposita procedura entro il 31 luglio 2007.
Le domande validate vengono poi prelevate tramite funzione intranet dalle sedi e agenzie competenti, senza che i lavoratori presentino domande specifiche, poiché tutti i dati provengono dalle aziende. È prevista una procedura dedicata per il prelievo e il pagamento, con aggiornamento delle procedure già in uso per mobilità e sussidi.
Regime fiscale delle prestazioni
Le prestazioni erogate dall’INPS, in quanto indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente, sono soggette a ritenuta IRPEF ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e alle addizionali regionale e comunale, previa applicazione delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del DPR n. 917/1986, se richieste dal beneficiario.
Per l’integrazione della mobilità, l’imposizione si determina sul cumulo tra indennità di mobilità e trattamento integrativo, utilizzando la comunicazione relativa al diritto alle detrazioni resa dal beneficiario al momento della domanda di mobilità.
Per gli altri trattamenti, il lavoratore deve presentare alla Direzione locale INPS competente per il proprio domicilio la dichiarazione sul mod. SR26_Detraz_PNP, reperibile presso le sedi o scaricabile dal sito della modulistica online dell’Istituto. Ogni variazione intervenuta nel periodo di competenza del trattamento deve essere comunicata con le stesse modalità.
Le somme corrisposte sono normalmente soggette a tassazione ordinaria; si applica la tassazione separata per somme di competenza di anni precedenti pagate in ritardo per ritardata adozione della delibera del Comitato amministratore o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. L’INPS rilascia ai beneficiari la Certificazione unitaria dei redditi, limitatamente alle somme direttamente erogate dall’Istituto.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile del contributo dovuto dalle aziende del trasporto aereo, evidenziato nei modelli DM10/2 con i codici M112 e M113, sono istituiti i conti:
- GVR 21/170, per la competenza dell’anno in corso;
- GVR 21/110, per la competenza degli anni precedenti.
Il conto GVR 21/101, previsto dalla precedente circolare n. 108/2005 per il versamento diretto tramite mod. F24, cessa di funzionare ed è soppresso.
Per l’imputazione delle prestazioni a carico del Fondo sono previsti:
- GVR 30/110, per gli oneri dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale;
- GVR 30/111, per le prestazioni a sostegno del reddito, comprese integrazione Cigs, solidarietà e mobilità e le prestazioni ai lavoratori privi di ammortizzatori sociali;
- GVR 10/130, per il debito verso i beneficiari delle prestazioni.
Le procedure automatizzate di liquidazione dei sussidi e dell’indennità di mobilità effettuano le imputazioni contabili in dare dei conti GVR 30/110 e GVR 30/111 e in avere del conto GVR 10/130, oltre alle ritenute fiscali. Il pagamento delle prestazioni è imputato in dare del conto GVR 10/130.
Sono inoltre disciplinate le rilevazioni di somme non riscosse e di recuperi:
- le somme non riscosse dai beneficiari vanno rilevate al conto GPA 10/031 ed evidenziate con il codice di bilancio 03079 "Somme non riscosse dai beneficiari – GVR";
- gli importi ancora da definire a fine esercizio vanno imputati al conto di nuova istituzione GVR 10/131;
- i recuperi di prestazioni indebite e i relativi crediti vanno rilevati ai conti GVR 00/130 e GVR 24/130;
- i crediti divenuti inesigibili vanno imputati al conto GPA 00/069 e distinti con il codice di bilancio 01098 "Prestazioni indebite – GVR";
- i saldi dei conti GVR 00/130, GVR 10/130 e GVR 10/131 devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
In allegato sono riportati i conti di nuova istituzione e, per completezza, il conto GVR 30/111 già istituito con messaggio n. 31223 del 23 novembre 2006.
Punti principali
Contributo di finanziamento e versamento
Il contributo al Fondo è confermato nella misura complessiva dello 0,50%, di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore. Si precisa che al contributo si applicano le regole ordinarie della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi. Il calcolo va fatto sulla retribuzione imponibile previdenziale di tutti i dipendenti delle imprese di navigazione aerea e di gestione aeroportuale indicate nella circolare. Dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione cessano le precedenti modalità di versamento e il contributo va esposto nel mod. DM10/2 con il codice M112, compilando le caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" e lasciando vuota quella delle giornate.
Regime sanzionatorio e regolarizzazione
Per l’omesso versamento si applica il regime sanzionatorio dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000. Le aziende che non hanno potuto adeguarsi per il mese di luglio, o che non hanno versato integralmente il contributo, possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, utilizzando il codice M113 nel mod. DM10/2 e indicando solo le retribuzioni dei soggetti interessati.
Domande di accesso alle prestazioni e domande individuali
Le aziende beneficiarie devono presentare la richiesta di accesso alle prestazioni alla Direzione subprovinciale di Roma Eur entro i termini decadenziali fissati dal regolamento del Fondo: 60 giorni dall’avvio dei processi formativi e 120 giorni dalla data degli accordi sindacali per Cigs, solidarietà, mobilità o licenziamenti collettivi di lavoratori privi di ammortizzatori sociali. La domanda va presentata su modello cartaceo distinto per ciascuna prestazione, con gli accordi sindacali allegati. I dati dei singoli beneficiari devono poi essere trasmessi solo per via telematica; ogni rigo del file costituisce una domanda di prestazione e deve riportare il protocollo rilasciato dall’INPS alla domanda di accesso.
Erogazione delle prestazioni e tempistiche
Per le prestazioni già in corso di pagamento l’INPS si impegna a completare l’elaborazione entro 60 giorni dalla ricezione del file telematico; per le nuove prestazioni entro 60 giorni dalla ricezione del file o dalla trasmissione del decreto interministeriale di concessione, se successiva. Dopo la prima erogazione, che comprende tutti gli arretrati maturati, i pagamenti successivi avvengono mensilmente. Le prestazioni a integrazione della Cigs, della solidarietà, dei programmi formativi e delle misure per lavoratori licenziati sono erogate dalle sedi di produzione; quelle a integrazione della mobilità seguono la prestazione principale, anche in caso di anticipazione in unica soluzione.
Trattamento fiscale e istruzioni contabili
Le prestazioni sono assoggettate a IRPEF e alle addizionali regionale e comunale, con applicazione delle detrazioni se richieste dal beneficiario. Per la mobilità l’imposizione si calcola sul cumulo tra indennità di mobilità e trattamento integrativo; per gli altri trattamenti il lavoratore deve presentare la dichiarazione mod. SR26_Detraz_PNP. Le somme di competenza di anni precedenti pagate in ritardo possono essere tassate separatamente. Sul piano contabile sono istituiti i nuovi conti GVR 21/170, GVR 21/110, GVR 30/110, GVR 10/130, GVR 10/131 e GVR 00/130; il conto GVR 21/101 è soppresso.
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