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Circolare

Circolare numero 103 del 11-7-2007

Premessa Portata della norma Destinatari Decorrenza Contestazione ed attestazione della violazione di legge Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i datori di lavoro agricolo, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è ricondotto alle regole generali previste per gli altri datori di lavoro. Viene infatti abrogata la disciplina speciale che subordinava il reato alla presentazione di denunce contributive omesse o infedeli. Sono indicati destinatari, decorrenza della nuova disciplina, termini per la regolarizzazione entro tre mesi dalla contestazione o notifica, obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria e modalità operative per diffide e controlli, con gestione centralizzata dell’invio e della documentazione.

Regime sanzionatorio per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali nel settore agricolo

Omesso versamento delle ritenute previdenziali nel settore agricolo

La circolare interviene sul regime sanzionatorio applicabile ai datori di lavoro agricolo per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L’obiettivo è rendere omogenea la disciplina del lavoro agricolo rispetto a quella generale vigente per gli altri settori produttivi, contrastando l’evasione contributiva e chiarendo gli effetti del comma 1172 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ambito normativo e modifica introdotta

Il comma 1172 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 prevede che, nel settore agricolo, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti configuri le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211.

Contestualmente, il medesimo comma abroga il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983. Tale disposizione speciale prevedeva, per la contribuzione unificata dovuta per gli operai agricoli, che le ipotesi sanzionatorie si realizzassero solo in presenza di una denuncia contributiva omessa, incompleta, reticente o infedele. Con l’abrogazione, questo vincolo viene meno e il reato segue le regole generali previste per gli altri datori di lavoro.

Destinatari della disciplina

La normativa riguarda tutti i datori di lavoro agricolo che occupino lavoratori a tempo determinato o indeterminato. La circolare evidenzia quindi un ambito soggettivo ampio, senza distinzioni ulteriori tra categorie di lavoratori dipendenti nel settore agricolo.

Decorrenza della disciplina e applicazione delle regole operative

La disposizione si applica al "primo omesso versamento successivo al 31 dicembre 2006", che la circolare identifica come l’omesso versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2006.

Dalla stessa data trovano applicazione anche le indicazioni già contenute nella circolare n. 121/1994, relative ai seguenti profili:

  • il divieto di portare a conguaglio le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni con somme anticipate dal datore di lavoro, salvo il caso in cui, a seguito del conguaglio tra contributi a carico del datore e somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore stesso;
  • la non punibilità del datore di lavoro che versi i contributi trattenuti al lavoratore entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione;
  • l’obbligo di presentare o trasmettere senza ritardo la denuncia di reato all’Autorità giudiziaria dopo il versamento, oppure decorso inutilmente il termine di tre mesi, allegando alla denuncia l’attestazione delle somme eventualmente versate;
  • la sospensione del corso della prescrizione durante il medesimo termine di tre mesi, da intendersi riferita alla sola prescrizione penale.

Contestazione della violazione, diffide e flussi operativi

La circolare segnala che è in via di rilascio una procedura applicativa per la gestione delle attività connesse all’emissione delle diffide e delle successive denunce all’Autorità giudiziaria.

L’invio delle diffide alle aziende agricole che non abbiano effettuato il versamento della trattenuta operata sulle retribuzioni dei lavoratori è predisposto centralmente. Sempre a livello centrale viene curata la conservazione della documentazione attestante l’avvenuta ricezione, così da poterla produrre in sede di eventuale contestazione giudiziaria.

Alla lettera di diffida, il cui testo è parte integrante della circolare, è allegato un prospetto contenente l’importo a debito e i dati da indicare nel modello F24 per eseguire il versamento (allegato n. 1).

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono:

  • notificare immediatamente le diffide che non siano state recapitate;
  • segnalare tempestivamente all’Autorità giudiziaria, nei termini previsti dalla normativa richiamata, se il versamento sia stato effettuato o meno;
  • allegare alla denuncia l’eventuale attestazione di pagamento.

La circolare chiude richiamando quindi un modello operativo che combina verifica centralizzata, invio delle diffide, possibilità di regolarizzazione nel termine di tre mesi e successiva denuncia, con produzione della documentazione di pagamento ove esistente.

Punti principali

Finalità e portata della disciplina

La norma mira a contrastare l’evasione contributiva e ad allineare il settore agricolo alla disciplina generale in materia penale per l’omesso versamento dei contributi previdenziali. Il comma 1172 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 richiama le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, e abroga il comma 3 del medesimo articolo, che prevedeva una condizione speciale legata alle denunce contributive per gli operai agricoli.

Effetto dell’abrogazione del comma 3

Prima dell’abrogazione, nel settore agricolo il reato si configurava solo se la mancata o minore imposizione contributiva derivava da denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele. Con la soppressione di tale comma, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali nel settore agricolo non è più subordinato a quel presupposto e segue le regole ordinarie dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983, come modificato dal D.Lgs. n. 211/1994.

Soggetti destinatari

La disciplina riguarda tutti i datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova applicazione opera per il primo omesso versamento successivo al 31 dicembre 2006, indicato dalla circolare come riferibile all’omesso versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2006. Da tale data si applicano anche le disposizioni già richiamate dalla circolare n. 121/1994.

Regole operative su conguaglio, regolarizzazione e denuncia

La circolare richiama l’obbligo di versare le ritenute operate sulle retribuzioni senza poterle portare a conguaglio con somme anticipate dal datore di lavoro, salvo che dal conguaglio tra contributi a carico del datore e somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore stesso. È prevista la non punibilità se il datore versa i contributi trattenuti entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Dopo il versamento, oppure decorso inutilmente il termine di tre mesi, la denuncia di reato deve essere presentata o trasmessa senza ritardo all’Autorità giudiziaria, con allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate. Durante tale termine resta sospeso il corso della prescrizione, limitatamente alla prescrizione penale.

Diffide, attestazioni e attività delle Sedi

È in via di rilascio una procedura applicativa per la gestione delle diffide e delle successive denunce. L’invio delle diffide alle aziende agricole che non abbiano effettuato il versamento è predisposto a livello centrale; sempre a livello centrale viene curata la conservazione della documentazione di avvenuta ricezione, utile in caso di contestazione giudiziaria. Alla lettera di diffida è allegato un prospetto con l’importo a debito e i dati necessari per il modello F24 (allegato n. 1). Le Sedi devono notificare immediatamente le diffide non recapitate e segnalare tempestivamente all’Autorità giudiziaria se il versamento sia stato effettuato o meno, allegando l’eventuale attestazione di pagamento.

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