Cassazione Penale, Ordinanza n. 04689/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché genericamente proposto e non adeguatamente confrontato con la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/01/2024. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto genericamente formulato con riferimento alla precedente rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità. La Corte osserva quindi che il ricorso non si confronta in modo specifico con tale rinuncia e con la conseguente preclusione a dedurre censure sul merito della responsabilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la decisione impugnata e con le eventuali preclusioni processuali già maturate nel giudizio di merito; la mera formulazione generica dei motivi comporta l'inammissibilità.
- La rinuncia ai motivi di appello in tema di responsabilità limita la possibilità di dedurre in cassazione censure che non si misurino con tale scelta processuale, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per riproporre questioni non più devolute.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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