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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21848/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società concorrente ha convenuto in giudizio due società del medesimo gruppo chiedendo l'accertamento negativo dell'illiceità della propria attività di produzione, promozione e commercializzazione di moduli passacavi, sostenendo che i propri prodotti fossero leciti anche dopo la scadenza di un brevetto europeo relativo a un diverso sistema di sigillatura modulare. Le società convenute hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale per concorrenza sleale, deducendo, tra l'altro, imitazione servile, appropriazione di pregi, agganciamento, mendacio concorrenziale, violazione di norme pubblicistiche e concorrenza parassitaria. In appello è stata confermata, nei limiti del territorio nazionale, la declaratoria di non illiceità della condotta dell'attrice; su altri profili è stata invece riconosciuta la concorrenza sleale limitatamente ad alcune comunicazioni non veritiere. Le soccombenti in parte hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: i primi quattro e l'ottavo investivano l'imitazione servile e la concorrenza parassitaria; il quinto, sesto e settimo l'appropriazione di pregi; il nono il mendacio concorrenziale per la dicitura 'halogen free'; il decimo la violazione di una normativa CEI; la controparte ha resistito con ricorso incidentale, contestando la statuizione della Corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile il suo motivo di appello incidentale sulla denigrazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso principale salvo il settimo, respinto nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha accolto il nono motivo del ricorso principale limitatamente al mendacio concorrenziale e ha cassato con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il nono motivo del ricorso principale, rigettato il settimo e dichiarato inammissibili i restanti motivi del ricorso principale; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio riguarda in particolare il tema del mendacio concorrenziale connesso all'uso della dicitura 'halogen free', ritenuta dalla Corte territoriale non correttamente scrutinata quanto alla sua falsità nel periodo anteriore all'operatività della normativa tecnica richiamata.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    La Corte richiama le diverse fattispecie di concorrenza sleale: imitazione servile, appropriazione di pregi, concorrenza parassitaria, mendacio concorrenziale e violazione di norme di diritto pubblico. Per l'imitazione servile ribadisce che rileva solo la riproduzione di forme esteriori dotate di efficacia individualizzante e non di elementi funzionali. Per l'appropriazione di pregi afferma che occorre un'autoattribuzione di qualità altrui idonea a realizzare un agganciamento indebito. Per il mendacio concorrenziale considera sufficiente la falsità oggettiva della comunicazione commerciale idonea a ingannare i consumatori.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità extracontrattuale, ma la Corte precisa che gli atti di concorrenza sleale danno luogo a obbligazione risarcitoria solo se compiuti con dolo o colpa, pur presunta quando l'illecito è accertato.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al giudizio sull'imitazione servile e al bilanciamento tra tutela della salute/sicurezza e confondibilità del prodotto; la Corte però non sviluppa un autonomo principio su tale parametro costituzionale, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure per difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso e nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione e nullità della sentenza. La Corte dichiara inammissibili le censure perché non colgono la ratio della decisione o difettano di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base processuale delle censure per violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ribadisce che il ricorso deve aggredire specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il terzo motivo, ma la Corte osserva che la doglianza non è neppure strutturata come omesso esame di un fatto decisivo e comunque non scalfisce la motivazione autonoma sulla funzionalità della forma del prodotto.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 145/2007

    Invocato insieme all'art. 3 del medesimo decreto in tema di mendacio concorrenziale. La Corte considera assorbente la falsità della comunicazione commerciale, senza ritenere necessario che la menzogna integri anche la violazione di una diversa norma di legge per essere sleale.

  • art. 3 d.lgs. 145/2007

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della pubblicità ingannevole. La Corte ritiene che la presenza di una disciplina tecnica sopravvenuta non escluda la valutazione di mendacio per il periodo in cui la dicitura commerciale era oggettivamente non vera.

  • normativa CEI 11-17 VI, Allegato F

    La Corte la tratta come normativa tecnica e non come norma giuridica. Per questo esclude che la sua asserita violazione possa essere dedotta come violazione di legge ai fini del ricorso per cassazione, in mancanza di trascrizione del contenuto e di una specifica censura.

  • norma tecnica CEI EN 50642

    La Corte la considera applicabile in Italia dal 1 novembre 2018, ma ciò non esclude il mendacio concorrenziale relativo all'uso precedente della dicitura 'halogen free', che resta valutabile alla luce della falsità oggettiva della comunicazione commerciale nel periodo anteriore.

Massime di principio

  • In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, è rilevante solo la riproduzione di forme esteriori del prodotto altrui che abbiano capacità distintiva e non siano imposte da esigenze funzionali o tecniche; quando la forma è funzionalmente necessitata, l'illecito non è configurabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata, anche quando una sola di esse sarebbe di per sé sufficiente a sorreggerla.
  • La concorrenza sleale per appropriazione di pregi richiede un vanto o un'autoattribuzione delle qualità dell'impresa altrui idonea a determinare un indebito accreditamento presso il pubblico; non basta una mera equiparazione generica o non provata.
  • Gli atti di concorrenza sleale possono essere imputati all'imprenditore anche se materialmente compiuti da terzi solo quando sia dimostrato un concreto collegamento o una consapevole adesione dell'imprenditore all'operato del terzo, non essendo configurabile una responsabilità oggettiva.
  • Il mendacio concorrenziale è integrato dalla falsità oggettiva di una comunicazione commerciale idonea a ingannare i destinatari sulle caratteristiche essenziali del prodotto; l'eventuale sopravvenienza o esistenza di una disciplina tecnica non elimina di per sé la rilevanza della falsità per il periodo in cui la dichiarazione era non vera.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito della prova o la concludenza dei documenti, poiché tale apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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