Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5323/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2022, con cui il Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, II reparto, ha giudicato il ricorrente non valutabile per l’avanzamento al grado superiore;

Giustizia amministrativa202302858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che ha dichiarato il ricorrente non valutabile per l'avanzamento al grado superiore perché cessato dal servizio permanente durante la procedura di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non valutabile per l'avanzamento al grado di brigadiere, deducendo la violazione dell'art. 1051 del Codice dell'ordinamento militare, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione della par condicio, nonché dei principi di legittimo affidamento ed efficacia dell'azione amministrativa. Ha sostenuto di avere maturato il requisito di anzianità utile all'avanzamento il 21 luglio 2021, prima della cessazione dal servizio del 31 agosto 2022, e che il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione della procedura non avrebbe dovuto pregiudicarne la posizione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avanzamento dei sottufficiali e, più in generale, del personale militare non direttivo sia legislativamente riservato al personale in servizio permanente e che la permanenza in servizio costituisca presupposto indefettibile per il conferimento della promozione. La promozione è infatti funzionale alla migliore utilizzazione del personale militare nell'interesse dell'Amministrazione; pertanto, il militare collocato a riposo prima della conclusione della procedura di avanzamento non può essere promosso, anche se la decorrenza della potenziale promozione sarebbe anteriore alla cessazione dal servizio. Il ricorrente aveva scelto consapevolmente il pensionamento durante la procedura, rinunciando alle future attribuzioni di status e patrimoniali non spettanti ex lege con effetto retroattivo. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1051 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto che il sistema dell'avanzamento presupponga la permanenza in servizio attivo sino alla conclusione della procedura e al conferimento della promozione.

  • d.lgs. 66/2010

    Il Codice dell'ordinamento militare mantiene un sistema di avanzamento riservato al personale in servizio permanente.

  • l. 212/1983

    La disciplina storica dell'avanzamento dei sottufficiali era riferita al servizio permanente, evidenziando la continuità del requisito del servizio attivo.

  • d.lgs. 196/1995

    Anche la disciplina previgente richiedeva, ai fini dell'avanzamento, la qualità di sottufficiale in servizio permanente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento telematico dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'avanzamento dei sottufficiali e del personale militare non direttivo, la permanenza in servizio permanente costituisce presupposto indefettibile per il conferimento della promozione.
  • Il militare che cessa dal servizio permanente prima della conclusione della procedura di valutazione non può ottenere la promozione, anche quando abbia maturato anteriormente l'anzianità astrattamente utile e la decorrenza della potenziale promozione sarebbe anteriore alla cessazione.
  • La promozione del personale militare non ha soltanto una funzione di riconoscimento dell'anzianità maturata, ma è principalmente finalizzata alla migliore utilizzazione del personale nell'interesse dell'Amministrazione; tale funzione giustifica il requisito dell'attualità del servizio sino al completamento della procedura.
  • La cessazione volontaria dal servizio durante la procedura di avanzamento comporta la rinuncia alle future attribuzioni di status e patrimoniali connesse alla promozione, salvo che esse spettino espressamente per legge con effetto retroattivo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.