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Sentenza

Sentenza n. 2317/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusi la graduatoria definitiva, i verbali della prova orale, la griglia di valutazione, le successive rettifiche della graduatoria e gli atti di immissione in ruolo dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dichiarati non idonei per non avere raggiunto il punteggio di 70/100 nella prova orale, hanno impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, deducendo la violazione della lex specialis, del D.M. n. 194/2022, dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza di istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. In particolare, hanno sostenuto che la prova orale avrebbe dovuto riguardare tutti gli otto ambiti disciplinari previsti per la prova scritta; che la Commissione avrebbe illegittimamente sottoposto ai candidati pacchetti di quesiti preassemblati invece di consentire l’estrazione dei singoli quesiti; e che la griglia di valutazione sarebbe stata strutturata in modo da rendere sostanzialmente irraggiungibile la soglia di idoneità, trasformando il limite legale di 70/100 in una soglia più elevata. È stato inoltre dedotto che la mancata copertura di tutti i posti banditi avrebbe violato il principio di buon andamento e determinato uno spreco di risorse pubbliche. I motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alle successive rettifiche della graduatoria e agli atti di immissione in ruolo, deducendone l’illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione e osservando che il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al sorteggio, ha ritenuto conforme alla disciplina la modalità con cui la Commissione aveva predisposto, per ciascuna giornata, schede contenenti tre quesiti — uno sugli ambiti disciplinari e sul caso, uno di inglese e uno di informatica — inserite in buste anonime, sigillate e vidimate. L’offerta di tre buste a ciascun candidato, con estrazione casuale di una e reinserimento delle buste non scelte tra quelle disponibili per i candidati successivi, non equivaleva a una semplice scelta discrezionale della busta e rispettava l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Il Collegio ha distinto tale meccanismo da quello censurato in altra fattispecie, nel quale i candidati sceglievano una busta numerata senza effettivo sorteggio. Ha inoltre escluso che l’art. 8 del bando imponesse la formulazione, per ciascun candidato, di quesiti relativi a tutti gli otto ambiti disciplinari della prova scritta: la norma richiedeva un colloquio sugli ambiti della prova scritta, diretto anche a verificare la capacità di risolvere un caso concernente la funzione dirigenziale, lasciando alla Commissione un margine di discrezionalità tecnica nella selezione dei quesiti. Quanto alla griglia, il TAR ha ritenuto legittima la previa determinazione dei criteri e la scelta di articolare la valutazione su più livelli qualitativi correlati a punteggi numerici. La soglia di 70/100 prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 riguarda il punteggio complessivo della prova e non impone che il livello qualitativo minimo della scala interna coincida con il quinto o sesto livello, né vieta che il punteggio di idoneità sia raggiungibile mediante valutazioni medio-alte. La griglia, essendo articolata in indicatori, descrittori e corrispondenti valori numerici, rendeva intelligibile il percorso valutativo e non risultava manifestamente illogica o irrazionale. Infine, la mancata copertura di tutti i posti banditi non è stata ritenuta causa di illegittimità, poiché l’amministrazione non è tenuta ad abbassare gli standard selettivi per coprire integralmente i posti disponibili. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto ai controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis c.p.a.

    il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali

    Il Collegio ha escluso il rinvio richiesto dalla parte ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione e non sussistente un caso eccezionale.

  • art. 8 D.D.G. 18.12.2023, n. 2788

    un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico

    La disposizione non impone che a ciascun candidato siano sottoposti quesiti relativi a tutti gli ambiti disciplinari della prova scritta, ma consente una verifica orale degli stessi mediante quesiti diretti anche all’accertamento della capacità di risolvere un caso.

  • art. 7, comma 2, D.M. 13.10.2022, n. 194

    La disposizione individua gli ambiti disciplinari della prova scritta, richiamati dal bando per delimitare l’oggetto del colloquio orale, senza imporre la sottoposizione di quesiti su ciascun ambito a ogni candidato.

  • art. 12 d.P.R. 9.5.1994, n. 487

    i quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte

    La norma impone l’elemento aleatorio dell’estrazione, ma non disciplina in modo analitico le modalità operative; sono quindi ammissibili schede contenenti più quesiti e buste tra le quali il candidato estrae casualmente, purché non si trasformi l’operazione in una mera scelta della domanda.

  • art. 9 D.M. 13.10.2022, n. 194

    È stato richiamato quale fondamento della previsione di livelli valutativi più che sufficienti nella prova orale.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 30.3.2001, n. 165

    le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente

    La soglia di sette decimi riguarda il punteggio complessivo della prova e non impone una determinata collocazione della sufficienza nella scala qualitativa interna alla griglia della Commissione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone la copertura integrale dei posti banditi né consente di abbassare gli standard selettivi; la selezione rigorosa degli idonei costituisce espressione della funzione concorsuale.

Massime di principio

  • L’obbligo di estrazione a sorte dei quesiti nelle prove orali concorsuali richiede un effettivo meccanismo aleatorio, diretto a prevenire la conoscibilità delle domande, ma non impone una specifica tecnica operativa: sono ammissibili buste contenenti più quesiti e il reinserimento delle buste non estratte, purché il candidato non si limiti a scegliere consapevolmente la domanda o la busta preferita.
  • Quando il bando prevede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, tale previsione non impone necessariamente che ogni candidato riceva un quesito per ciascun ambito; la Commissione può selezionare i quesiti nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, purché la prova sia idonea a verificare la preparazione professionale richiesta e la capacità prevista dalla lex specialis.
  • La soglia legale di idoneità di sette decimi o 70/100 si riferisce al punteggio complessivo della prova e non vincola la Commissione a collocare la sufficienza in uno specifico livello della scala qualitativa interna alla griglia di valutazione.
  • La Commissione di concorso può strutturare la griglia valutativa su più livelli e richiedere, per il raggiungimento della soglia complessiva di idoneità, valutazioni medio-alte, purché i criteri siano previamente stabiliti, correlati a punteggi numerici, intelligibili e non manifestamente illogici o irrazionali.
  • La mancata copertura di tutti i posti messi a concorso non rende illegittima la procedura, poiché l’amministrazione non è tenuta ad abbassare gli standard selettivi per assicurare l’assegnazione integrale dei posti; l’idoneità può essere riconosciuta solo ai candidati che superino effettivamente la soglia prevista.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicitàEccesso di potere

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