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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2099

Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

Normativa europea32019R2099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo significativo il quadro EMIR per le CCP, con l’obiettivo di rafforzare la convergenza della vigilanza nell’Unione e di gestire meglio i rischi posti dalle CCP di paesi terzi. Viene istituito un comitato permanente per le CCP in seno all’ESMA, si rafforzano i collegi di vigilanza e si introducono nuovi poteri di consultazione, indagine, ispezione e sanzione. Per le CCP di paesi terzi viene creato un sistema a classi, con requisiti supplementari per le CCP sistemiche (classe 2) e, nei casi più gravi, la possibilità di negare o revocare il riconoscimento.

Modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) rafforzando la vigilanza sulle CCP dell’Unione e introducendo un nuovo regime di riconoscimento, classificazione, vigilanza e sanzioni per le CCP di paesi terzi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle controparti centrali (CCP) stabilite nell’Unione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle CCP stabilite in paesi terzi che prestano servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Incide inoltre sulle autorità competenti degli Stati membri, sull’Aesfem/ESMA, sul SEBC e sulle banche centrali di emissione delle valute dell’Unione, nonché sui collegi di vigilanza. Per le CCP di paesi terzi introduce una distinzione tra CCP di classe 1 e CCP di classe 2, con riconoscimento, vigilanza, controlli e sanzioni differenziati; l’operatività nell’Unione resta subordinata al riconoscimento ESMA e, per le CCP di classe 2, al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con varie disposizioni rinviate a date specifiche (in particolare 2 gennaio 2021, 2 gennaio 2022 e 2 gennaio 2023).

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 sulle CCP e sui riconoscimenti dei paesi terzi

Il regolamento interviene sull’architettura di vigilanza delle controparti centrali (CCP) prevista dall’EMIR, in un contesto di crescente centralità delle CCP nei mercati finanziari e di maggiore interconnessione transfrontaliera. Il legislatore europeo mira a rafforzare la stabilità finanziaria, ridurre il rischio di arbitraggio regolamentare e creare un quadro più coerente per le CCP dell’Unione e per quelle stabilite in paesi terzi.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la riforma risponde alla rapida espansione del mercato della compensazione, alla concentrazione del rischio in poche CCP e alla necessità di una vigilanza più uniforme. Viene valorizzato il ruolo dell’Aesfem/ESMA quale centro di coordinamento della vigilanza, anche per evitare divergenze tra autorità nazionali e garantire una gestione più efficace dei rischi sistemici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il nuovo assetto riguarda:

  • le CCP autorizzate nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
  • le CCP di paesi terzi che intendano prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione;
  • le autorità competenti nazionali, l’Aesfem, il SEBC, le banche centrali di emissione e i collegi di vigilanza.

Per le CCP di paesi terzi il regolamento introduce un sistema di classificazione in due categorie:

  • CCP di classe 1, non sistemiche;
  • CCP di classe 2, rilevanti o potenzialmente rilevanti per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri.

Vigilanza delle CCP dell’Unione

Il regolamento rafforza la cooperazione tra autorità competenti e Aesfem. Le autorità nazionali devono sottoporre all’Aesfem i progetti di decisione relativi a specifiche materie; l’Aesfem può rendere un parere entro 20 giorni lavorativi e, se rileva mancanza di convergenza, emanare orientamenti o raccomandazioni. L’articolo 24 sostituito impone inoltre la notifica immediata delle situazioni di emergenza che possano incidere su liquidità di mercato, politica monetaria, sistemi di pagamento o stabilità finanziaria.

Collegi di vigilanza

I collegi per le CCP autorizzate vengono resi più strutturati e trasparenti. La loro composizione deve essere pubblicata e aggiornata; i membri possono contribuire alla stesura dell’ordine del giorno; gli accordi scritti devono disciplinare in modo più dettagliato voto, flussi informativi, frequenza delle riunioni, modalità di comunicazione e termini minimi di esame dei documenti. Il collegio può formulare pareri che includano raccomandazioni per colmare lacune nella gestione dei rischi e aumentare la resilienza della CCP.

Comitato di vigilanza delle CCP presso l’Aesfem

È istituito un comitato interno permanente dell’Aesfem per concentrare competenze tecniche e rafforzare la convergenza della vigilanza. Il comitato è composto da presidente, membri indipendenti e autorità competenti degli Stati membri con CCP autorizzata; le banche centrali partecipano senza voto in casi specifici. Il comitato:

  • prepara progetti di decisione per il consiglio delle autorità di vigilanza;
  • svolge analisi inter pares annuali;
  • coordina le valutazioni di resilienza delle CCP;
  • discute i progetti di decisione e gli sviluppi di mercato rilevanti;
  • esamina i pareri dei collegi.

Il presidente e i membri indipendenti sono soggetti a requisiti stringenti di indipendenza, incompatibilità e responsabilità verso il Parlamento europeo e il Consiglio.

Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

Le CCP di paesi terzi possono operare nell’Unione solo se riconosciute dall’Aesfem. La classificazione come classe 1 o classe 2 dipende da una valutazione dei rischi sistemici basata su criteri oggettivi e trasparenti, che la Commissione deve specificare con atto delegato entro il 2 gennaio 2021. La valutazione tiene conto, tra l’altro:

  • della natura, dimensione e complessità delle attività;
  • del profilo di rischio (anche operativo e informatico);
  • degli effetti di un eventuale dissesto sui mercati e sulla stabilità finanziaria;
  • della struttura della partecipazione diretta;
  • dell’esistenza di servizi alternativi;
  • delle interconnessioni con altre infrastrutture finanziarie.

Regime delle CCP di classe 2

Per le CCP di classe 2 il riconoscimento è subordinato, oltre che ai requisiti ordinari, anche a condizioni aggiuntive. In particolare devono:

  • rispettare in modo continuativo i requisiti sostanziali del regolamento (inclusi quelli prudenziali richiamati dagli articoli 16 e titoli IV e V);
  • ottenere conferma scritta delle banche centrali di emissione sui requisiti eventualmente imposti in funzione di politica monetaria;
  • consentire ad Aesfem l’accesso a documenti, registri e locali;
  • fornire un parere legale sulla validità del consenso dato all’Aesfem;
  • avere adottato procedure e misure che rendano effettivo il rispetto di tali obblighi.

Le banche centrali di emissione possono imporre requisiti temporanei in situazioni eccezionali per tutelare trasmissione della politica monetaria e funzionamento dei sistemi di pagamento. Tali requisiti possono riguardare, in particolare:

  • liquidità;
  • margini;
  • garanzie;
  • accordi di regolamento;
  • interoperabilità.

La durata massima è di sei mesi, prorogabile una sola volta di ulteriori sei mesi.

Conformità comparabile

L’articolo 25 bis disciplina una procedura, attivabile su richiesta motivata della CCP, per valutare se il rispetto del quadro del paese terzo possa essere considerato comparabile al rispetto dei requisiti UE degli articoli 16 e dei titoli IV e V. La Commissione deve specificare con atto delegato gli elementi minimi da valutare e le modalità della valutazione.

Vigilanza continua, indagini e ispezioni

L’Aesfem è responsabile della vigilanza continua sulle CCP di classe 2. Può chiedere conferme annuali di conformità, ricevere notifiche dalle banche centrali di emissione e svolgere valutazioni di resilienza, coordinandosi con il CERS. Se la CCP non conferma la conformità o se sopraggiunge una notifica negativa, si attiva la procedura di revoca del riconoscimento.

Gli articoli 25 septies, 25 octies e 25 nonies attribuiscono all’Aesfem il potere di chiedere informazioni, svolgere indagini e ispezioni in loco presso CCP di classe 2 e terzi collegati. Sono previsti:

  • obblighi di collaborazione;
  • diritto di audizione;
  • accesso al fascicolo;
  • partecipazione, su richiesta motivata, delle banche centrali di emissione;
  • cooperazione con le autorità del paese terzo interessato.

Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per reiterazione dell’inadempimento

Il nuovo regime sanzionatorio è particolarmente dettagliato. L’Aesfem può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni intenzionali o colpose, e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per ottenere l’adempimento di ordini di informazione, indagine, ispezione o cessazione della violazione.

Gli importi di base delle sanzioni pecuniarie possono arrivare:

  • fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate, se determinabili;
  • oppure fino al 10% del fatturato annuo;
  • con un limite generale del 20% del fatturato annuo, e comunque non inferiore al vantaggio finanziario conseguito.

Le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono pari, in linea di principio, al 3% del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente, applicate per ogni giorno di ritardo, per un massimo di sei mesi. Sono previste garanzie procedurali: indagine indipendente, diritto di difesa, accesso al fascicolo, pubblicazione delle decisioni e controllo della Corte di giustizia con potere di estinguere, ridurre o aumentare la sanzione.

Misure di vigilanza e revoca del riconoscimento

Se una CCP di classe 2 viola il regolamento, l’Aesfem può adottare una o più misure:

  • ordinare la cessazione della violazione;
  • imporre sanzioni pecuniarie;
  • pubblicare una comunicazione;
  • revocare il riconoscimento, in tutto o in parte.

La revoca può essere disposta per mancato utilizzo del riconoscimento, dichiarazioni false, violazioni gravi e sistematiche, mancata cooperazione o venir meno dell’equivalenza. L’Aesfem deve comunque cercare di limitare le perturbazioni di mercato fissando un periodo di adattamento adeguato, fino a due anni.

Equivalenza e accordi di cooperazione con i paesi terzi

La Commissione può adottare atti di esecuzione che riconoscono l’equivalenza dei regimi di paesi terzi, anche con condizioni specifiche. L’Aesfem deve monitorare gli sviluppi regolamentari e di vigilanza nei paesi terzi equivalenti e riferire annualmente in via riservata. Gli accordi di cooperazione devono disciplinare almeno:

  • scambio di informazioni;
  • accesso ai dati rilevanti;
  • coordinamento delle attività di vigilanza;
  • indagini e ispezioni in loco;
  • esecuzione delle decisioni Aesfem;
  • gestione delle emergenze;
  • consenso alla ulteriore condivisione delle informazioni.

Modelli di rischio, margini e validazione delle modifiche significative

L’articolo 49 è riscritto per rendere più rigoroso il controllo sui modelli e parametri usati per margini, default fund, garanzie e altri meccanismi di risk management. Le CCP devono:

  • riesaminare regolarmente i modelli;
  • eseguire stress test e back testing;
  • ottenere convalida indipendente;
  • notificare risultati e ottenere convalida di autorità competente e Aesfem prima di modifiche significative.

È prevista la possibilità di adozione provvisoria in casi giustificati. L’Aesfem deve elaborare norme tecniche sulle condizioni che rendono una modifica "significativa" entro il 2 gennaio 2021.

Disposizioni transitorie, deleghe e relazioni finali

Il regolamento rinvia a successivi atti delegati e di esecuzione numerosi dettagli tecnici, tra cui commissioni, criteri di classificazione, comparabilità, procedura sanzionatoria e modifiche degli allegati. L’Aesfem deve:

  • istituire il collegio per le CCP di paesi terzi già riconosciute prima del 1° gennaio 2020 entro quattro mesi dall’atto delegato sui criteri di classificazione;
  • riesaminare tali riconoscimenti entro 18 mesi;
  • valutare il fabbisogno di personale e risorse entro il 2 gennaio 2022.

La Commissione deve presentare una relazione sull’efficacia del nuovo quadro entro il 2 gennaio 2023, con particolare riguardo al ruolo dell’Aesfem, al regime delle CCP di paesi terzi, alla parità di condizioni e alla ripartizione delle responsabilità tra Aesfem, autorità competenti e banche centrali di emissione.

Disposizioni principali

Rafforzamento della vigilanza sulle CCP dell’Unione

Modifica gli articoli 17, 18, 19, 21, 23 bis e 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 per rendere più uniformi le procedure di autorizzazione, riesame e vigilanza delle CCP dell’Unione. Le autorità competenti devono sottoporre all’Aesfem i progetti di decisione su specifiche materie; l’Aesfem può esprimere pareri entro 20 giorni lavorativi e, in caso di mancanza di convergenza, adottare orientamenti o raccomandazioni. I collegi diventano più trasparenti e strutturati: composizione pubblica, possibilità di contributo all’ordine del giorno, accordi scritti più dettagliati e pareri più incisivi, anche con raccomandazioni sulla gestione dei rischi e sulla resilienza.

Comitato di vigilanza delle CCP in seno all’ESMA

Introduce il capo 3 bis e l’articolo 24 bis, istituendo un comitato interno permanente presso l’Aesfem/ESMA, composto da un presidente, due membri indipendenti e dalle autorità competenti degli Stati membri con CCP autorizzata; le banche centrali di emissione partecipano senza diritto di voto in casi specifici. Il comitato prepara i progetti di decisione per il consiglio delle autorità di vigilanza, effettua analisi inter pares, coordina le valutazioni di resilienza e discute le decisioni di vigilanza. Il presidente e i membri indipendenti sono nominati con procedura aperta, hanno mandato quinquennale rinnovabile una sola volta e rispondono dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

Classificazione delle CCP di paesi terzi e condizioni di riconoscimento

Riscrive l’articolo 25 introducendo la distinzione tra CCP di classe 1 e di classe 2. Le CCP di paesi terzi possono fornire servizi nell’Unione solo se riconosciute dall’Aesfem. La classificazione dipende dalla rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti; la Commissione deve specificarli con atto delegato entro il 2 gennaio 2021. Le CCP di classe 1 sono soggette al regime ordinario di riconoscimento; le CCP di classe 2 devono adempiere anche a requisiti prudenziali aggiuntivi e a condizioni ulteriori connesse alle banche centrali di emissione.

Poteri di vigilanza, indagine, ispezione e sanzione sulle CCP di classe 2

Gli articoli da 25 septies a 25 quindecies attribuiscono all’Aesfem poteri incisivi: richiesta di informazioni, indagini generali, ispezioni in loco, misure di vigilanza, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Le CCP di classe 2 devono consentire all’Aesfem l’accesso a documenti e locali e sottostare a decisioni esecutive; sono previsti diritti di difesa, audizione, accesso al fascicolo e controllo della Corte di giustizia. Le sanzioni possono arrivare, in via base, fino al 20% del fatturato annuo o al doppio dei profitti/benefici evitati, con coefficienti aggravanti o attenuanti fissati nell’allegato IV.

Coinvolgimento delle banche centrali di emissione

Prevede consultazioni obbligatorie delle banche centrali di emissione delle valute dell’Unione per le decisioni che incidono su CCP di classe 2, in particolare su margini, liquidità, garanzie, regolamento e interoperabilità. Le banche centrali possono imporre requisiti temporanei in situazioni eccezionali legate alla politica monetaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; tali requisiti sono soggetti a limiti temporali, consultazione dell’Aesfem e delle altre banche centrali, e possono costituire condizione di riconoscimento per un massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta di altri sei mesi.

Riconoscimento, riesame e revoca del riconoscimento

Il riconoscimento delle CCP di paesi terzi resta condizione necessaria per prestare servizi nell’Unione. L’Aesfem deve riesaminare il riconoscimento almeno ogni cinque anni e quando la CCP estende o riduce i servizi nell’Unione. Se una CCP di classe 1 diviene sistemica, può essere riclassificata come classe 2 con un periodo di adeguamento fino a 18 mesi, prorogabile di 6 mesi in casi eccezionali. La revoca del riconoscimento è prevista in caso di non uso, dichiarazioni false, violazioni gravi e sistematiche, mancanza di cooperazione o venir meno dell’equivalenza; può essere limitata a singoli servizi o categorie di strumenti e comporta un periodo di adattamento fino a due anni.

Equivalenza dei paesi terzi e monitoraggio continuo

La Commissione può adottare atti di esecuzione che dichiarano equivalenti i regimi giuridici e di vigilanza dei paesi terzi, anche subordinandoli a condizioni specifiche. L’Aesfem deve monitorare in via continuativa gli sviluppi regolamentari e di vigilanza nei paesi terzi equivalenti e riferire in forma riservata alle istituzioni UE. Sono previsti accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi, che devono disciplinare scambio di informazioni, indagini, ispezioni in loco, esecuzione delle decisioni Aesfem e gestione delle emergenze.

Termini di applicazione, atti delegati e relazioni della Commissione

Il regolamento delega numerosi poteri alla Commissione per specificare criteri, commissioni, condizioni procedurali e modifiche agli allegati. L’Aesfem deve elaborare progetti di norme tecniche e orientamenti entro il 2 gennaio 2021 in vari ambiti. La Commissione deve presentare una relazione sull’efficacia del nuovo assetto entro il 2 gennaio 2023, mentre l’Aesfem deve valutare il fabbisogno di personale e risorse entro il 2 gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialeinfrastrutture di mercatoservizi di compensazionecooperazione tra autorità di vigilanza

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