Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta ai sensi della legge n. 117 del 1988 contro lo Stato per asserita colpa grave di magistrati della Corte di cassazione penale, in relazione a una sentenza che avrebbe rigettato un ricorso nonostante l'esistenza di un giudicato precedente, tempestivamente segnalato e risultante dagli atti. Il Tribunale di Perugia ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 25 c.p.c., 11 c.p.p. e art. 4, comma 1, L. n. 117/1988, sostenendo che per le cause di responsabilità civile dei magistrati il criterio di competenza speciale dell'art. 11 c.p.p. dovrebbe operare anche quando siano coinvolti magistrati di cassazione; 2) violazione degli artt. 25, 28 e 38 c.p.c., art. 11 c.p.p. e art. 4 L. n. 117/1988, deducendo l'invalidità dell'eccezione di incompetenza perché priva dell'indicazione del giudice competente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente proprio nella mancata indicazione del foro competente nell'eccezione sollevata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che, nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato per comportamenti, atti o provvedimenti dei soli magistrati della Corte di cassazione, non opera lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p. richiamato dall'art. 4, comma 1, L. n. 117/1988; si applica invece il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione, che nella specie coincide con il Tribunale di Roma. Ha inoltre ribadito che, in presenza di foro inderogabile, il convenuto che eccepisce l'incompetenza non è tenuto a indicare il foro alternativo competente. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, e ha condannato il ricorrente alle spese del regolamento, oltre agli effetti di legge in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in tema di competenza; la Corte ha ritenuto infondati i motivi proposti sotto questo profilo.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Norma invocata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta priva di fondamento insieme alle altre.
art. 25 c.p.c.
In tema di responsabilità civile ex L. n. 117/1988, la competenza territoriale si determina secondo il forum commissi delicti quando non opera lo spostamento ex art. 11 c.p.p., e quindi nel caso di soli magistrati di cassazione spetta al Tribunale di Roma.
art. 28 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità dell'eccezione di incompetenza; la Corte ha escluso che la mancata indicazione del foro competente ne comporti l'inefficacia.
art. 38 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'eccezione di incompetenza; la Corte ha confermato la validità dell'eccezione anche senza indicazione del foro alternativo quando il foro è inderogabile.
art. 11 c.p.p.
Il criterio di spostamento di competenza previsto dalla norma non si applica ai giudizi che riguardano esclusivamente comportamenti, atti o provvedimenti di magistrati della Corte di cassazione.
art. 4, comma 1, L. n. 117 del 1988
La disposizione rinvia al criterio di competenza speciale dell'art. 11 c.p.p.; tuttavia tale richiamo non opera per le controversie aventi ad oggetto soltanto la condotta di magistrati di cassazione.
L. 13 aprile 1988, n. 117
Legge sulla responsabilità civile dei magistrati; la domanda risarcitoria è stata proposta ai sensi di tale disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni di responsabilità civile promosse ai sensi della L. n. 117/1988, se la domanda riguarda esclusivamente atti, comportamenti o provvedimenti di magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p. richiamato dall'art. 4 della stessa legge.
- In tale ipotesi, la competenza territoriale si determina secondo la regola generale del forum commissi delicti e spetta al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria.
- Quando l'eccezione di incompetenza riguarda un foro inderogabile, il convenuto non è tenuto a indicare il foro competente alternativo per rendere valida l'eccezione.
- L'omessa indicazione del foro competente nell'eccezione di incompetenza non comporta di per sé l'inefficacia dell'eccezione se la competenza è inderogabile e il criterio di individuazione del giudice è comunque desumibile dalla legge.
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