Cassazione Civile, Ordinanza n. 31284/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un socio accomandante, di un avviso di accertamento IRPEF emesso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, per maggiori redditi di partecipazione in una società in accomandita semplice. La società era stata a sua volta verificata fiscalmente e aveva ricevuto separato avviso di accertamento per maggiori redditi d’impresa. La CTR aveva escluso il litisconsorzio necessario tra società e socio, osservando che nel ricorso originario il contribuente aveva dedotto questioni personali, in particolare la propria asserita estraneità alla gestione sociale e il mancato incasso dei proventi dell’attività d’impresa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 102 c.p.c., sostenendo che, per la derivazione della pretesa tributaria da quella accertata in capo alla società, vi sarebbe stato litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul litisconsorzio necessario, perché dall’impostazione del ricorso originario emergevano soltanto contestazioni personali del socio, non già questioni inerenti all’esistenza o quantificazione del reddito societario. In tali casi, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, viene meno il litisconsorzio necessario tra società e soci. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva adeguatamente trascritto né allegato i motivi del ricorso originario, limitandosi a dedurre in modo apodittico la necessità del litisconsorzio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con il richiamo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del litisconsorzio nel processo tributario.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente a fondamento della tesi sulla derivazione dell’accertamento e sull’integrazione del contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Invocato per sostenere la sussistenza del litisconsorzio necessario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per escludere che con la memoria potessero essere sanate le carenze del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei redditi delle società di persone, il ricorso proposto da un socio riguarda inscindibilmente società e soci solo quando siano dedotte contestazioni sull’esistenza o sulla quantificazione del reddito societario o questioni comuni; se invece il contribuente propone difese fondate su eccezioni o circostanze personali, il litisconsorzio necessario non sussiste.
- Le questioni personali del socio, come la dedotta estraneità alla gestione sociale o il mancato percepimento degli utili, non impongono l’integrazione del contraddittorio con la società e gli altri soci, quando non si controverte sul reddito comune accertato alla società.
- Chi deduce in cassazione l’error in procedendo o la violazione delle regole sul litisconsorzio deve confrontarsi con il contenuto effettivo del ricorso originario e rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo o allegando gli atti rilevanti; la mera affermazione apodittica della natura comune della lite non è sufficiente.
- La memoria depositata nel rito camerale non può sanare la mancanza di specificità del ricorso per cassazione né sostituire la necessaria allegazione dei motivi originari.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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