Cassazione Penale, Sentenza n. 51101/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ippoliti ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. su un capo, aveva rideterminato la pena per quell'episodio e per altri fatti (lesioni lievissime e minaccia aggravata) in 2 mesi e 4 giorni di reclusione. Successivamente, la persona offesa ha rimesso la querela (19/06/2023), remissione accettata dall'imputato, determinando l'eventuale estinzione dei reati.
La decisione
La Corte ha rilevato che i reati risultano estinti per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.p., non essendovi elementi per pronunciare ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che stabilisce che l'estinzione del reato per remissione travolge le correlate statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 583 cod. pen.
Riferimento all'aggravante contestata in primo grado che la Corte d'appello aveva poi escluso per uno dei capi; nella sentenza di cassazione è citato come elemento di contesto della imputazione originaria
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato come disposizione cui la Corte ha valutato la possibilità di una pronuncia alternativa; la Corte osserva che, in assenza di elementi per applicare tale pronuncia, deve ritenersi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
art. 152 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione dei reati in seguito alla remissione della querela da parte della persona offesa; determina l'impossibilità di proseguire nel procedimento penale
art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'imputazione delle spese del procedimento: poste a carico del querelato in conseguenza dell'annullamento per estinzione del reato
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004)
Richiama il principio consolidato secondo cui l'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le correlate statuizioni civili contenute nella sentenza penale
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela e la remissione è accettata, i reati perseguibili a querela si estinguono ai sensi dell'art. 152 c.p.p., anche se vi è stata una pronuncia di merito in grado d'appello.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, la Corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativa a quei reati: non si procede a riesame del merito poiché l'azione penale è estinta.
- L'estinzione del reato per remissione travolge le statuizioni civili contenute nella sentenza penale; i diritti civili eventualmente fatti valere nel processo penale devono essere tutelati attraverso il relativo giudizio civile, se ancora esperibili.
- Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato secondo le norme di prassi (art. 340, comma 4 c.p.p.) quando la remissione della querela determina l'annullamento per estinzione.
- In casi analoghi è necessario verificare la tempestività e la formale accettazione della remissione (atto della persona offesa e accettazione dell'imputato) poiché sono condizioni che determinano l'estinzione del reato.
- Occorre distinguere i reati perseguibili d'ufficio dai reati a querela: la remissione della querela incide solo sui reati procedibili a querela di parte; per i reati perseguibili d'ufficio la remissione non estingue l'azione penale.
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