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Sentenza

Sentenza n. 4440/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa concessione di misura cautelare, del Decreto della Regione Marche nr. 54/2022 nonchè dei provvedimenti indicati in ricorso relativi al c.d. “payback”;

Giustizia amministrativa202302186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Marche n. 54/2022 e ulteriori provvedimenti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era diretto all’annullamento degli atti regionali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previa concessione di una misura cautelare. In pendenza del giudizio sono intervenute disposizioni normative che hanno ridotto la quota dovuta dalle aziende fornitrici che rinunciassero al contenzioso o lo avessero già attivato. La parte ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota del 48 per cento prevista dal d.l. n. 34/2023 e ha depositato il Decreto della Regione Marche n. 150/2025, attestante tale pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della trattenuta della causa in decisione e non contrastata da richieste diverse delle altre parti, vincolasse il giudice alla presa d’atto della sopravvenuta carenza di interesse, senza possibilità di decidere il merito d’ufficio o di sostituirsi alla valutazione della parte. Il giudice ha quindi pronunciato l’improcedibilità, anziché esaminare la legittimità degli atti di payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della pronuncia di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35 c.p.a. nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di payback posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    La norma consente alle aziende che rinunciano al contenzioso di assolvere l’obbligo mediante il pagamento della quota ridotta prevista, mentre mantiene l’obbligo integrale per le aziende che non rinunciano al contenzioso.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 18 agosto 2025, n. 118

    Gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale.

    La disposizione prevede una definizione agevolata degli obblighi di payback e collega al versamento della quota ridotta l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere secondo le modalità stabilite dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non risultano richieste contrarie delle altre parti, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito d’ufficio né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire compiuta dalla parte.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione e può determinare la definizione del giudizio mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta disciplina normativa del payback dei dispositivi medici, prevedendo il pagamento di una quota ridotta in presenza della rinuncia o della mancata prosecuzione del contenzioso, può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione delle impugnative relative agli atti applicativi, quando la parte effettui il pagamento previsto e lo dichiari in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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