Ordinanza n. 468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7372/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca del programma di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona protetta ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e la tutela cautelare contro la revoca del programma di protezione. Dalla motivazione emerge che la revoca era stata adottata sulla base del parere positivo di tutte le autorità giudiziarie competenti. L’appellante contestava, in sostanza, l’adeguatezza della revoca e delle misure ordinarie di tutela, prospettando rischi per la propria sicurezza. Nel giudizio di appello ha inoltre chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo l’ordinanza del TAR immune da vizi. La revoca del programma di protezione risultava sostenuta dal parere positivo di tutte le autorità giudiziarie competenti; l’appellante non aveva dimostrato l’insufficienza delle misure ordinarie di tutela. I rischi prospettati per la sicurezza sono stati ritenuti poco conciliabili con il rifiuto dell’interessato di essere trasferito in altra località protetta. È stata quindi confermata la reiezione della domanda cautelare. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge. È stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché, quando la richiesta è proposta nel giudizio di primo grado, la competenza all’ammissione spetta esclusivamente al TAR; l’eventuale ammissione produce effetti anche nell’incidente cautelare e nella fase di appello.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla revoca di un programma di protezione, la valutazione favorevole di tutte le autorità giudiziarie competenti costituisce elemento idoneo a sostenere la legittimità della revoca, salvo che l’interessato dimostri specificamente l’insufficienza delle misure ordinarie di tutela.
- La prospettazione di rischi per la sicurezza non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando l’interessato non dimostri l’inadeguatezza delle misure ordinarie e abbia rifiutato il trasferimento in altra località protetta.
- Nel giudizio di primo grado, la competenza ad ammettere una parte al patrocinio a spese dello Stato spetta al TAR; l’eventuale ammissione estende i propri effetti anche all’incidente cautelare e all’eventuale fase di appello.
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