Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7372/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca del programma di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona protetta ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione di primo grado e la tutela cautelare contro la revoca del programma di protezione. Dalla motivazione emerge che la revoca era stata adottata sulla base del parere positivo di tutte le autorità giudiziarie competenti. L’appellante contestava, in sostanza, l’adeguatezza della revoca e delle misure ordinarie di tutela, prospettando rischi per la propria sicurezza. Nel giudizio di appello ha inoltre chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo l’ordinanza del TAR immune da vizi. La revoca del programma di protezione risultava sostenuta dal parere positivo di tutte le autorità giudiziarie competenti; l’appellante non aveva dimostrato l’insufficienza delle misure ordinarie di tutela. I rischi prospettati per la sicurezza sono stati ritenuti poco conciliabili con il rifiuto dell’interessato di essere trasferito in altra località protetta. È stata quindi confermata la reiezione della domanda cautelare. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge. È stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché, quando la richiesta è proposta nel giudizio di primo grado, la competenza all’ammissione spetta esclusivamente al TAR; l’eventuale ammissione produce effetti anche nell’incidente cautelare e nella fase di appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo alla revoca di un programma di protezione, la valutazione favorevole di tutte le autorità giudiziarie competenti costituisce elemento idoneo a sostenere la legittimità della revoca, salvo che l’interessato dimostri specificamente l’insufficienza delle misure ordinarie di tutela.
  • La prospettazione di rischi per la sicurezza non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando l’interessato non dimostri l’inadeguatezza delle misure ordinarie e abbia rifiutato il trasferimento in altra località protetta.
  • Nel giudizio di primo grado, la competenza ad ammettere una parte al patrocinio a spese dello Stato spetta al TAR; l’eventuale ammissione estende i propri effetti anche all’incidente cautelare e all’eventuale fase di appello.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.