Cassazione Penale, Sentenza n. 28998/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale di Modena che, in esecuzione dell'annullamento parziale della Cassazione, aveva nuovamente disposto la confisca di denaro, beni e altre utilità per euro 3.444.160,80. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione poiché il provvedimento non avrebbe rispettato la pronuncia di annullamento della Corte suprema (che aveva censurato l'indicazione generica del "provento del reato contestato"), non avrebbe indicato i criteri normativi e le ragioni giuridiche utilizzate per quantificare la confisca e, in concreto, si sarebbe omesso di considerare che le somme erano state restituite al reale titolare e non erano rimaste nella disponibilità del Vandelli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: ha ritenuto che i motivi del ricorso non individuassero carenze argomentative precise o illogicità tali da incidere sulla decisione impugnata, limitandosi a lamentare omissioni senza collegare le critiche alle ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale. La Corte ha richiamato il principio che, ai sensi dell'art. 648-quater, comma 2, c.p., la confisca per equivalente richiede l'individuazione concreta della somma e dell'elemento normativo (prodotto, profitto o prezzo). Pur osservando che il Tribunale aveva ritenuto che l'intera somma corrispondesse al profitto effettivo del riciclaggio, la Corte ha giudicato le obiezioni del ricorrente meramente generiche e lessicali e non idonee ad infirmare il provvedimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata per indicare che la sentenza di primo grado era stata pronunciata ai sensi del rito abbreviato (patteggiamento o giudizio abbreviato).
art. 648-bis c.p.
Norma penale sul reato di riciclaggio; la condanna di Vandelli è stata pronunciata sulla base di questa fattispecie (reato presupposto di cui si è trattato).
art. 648-quater c.p.
Prevede la confisca per equivalente quando non è possibile procedere ai sensi del primo comma: il giudice deve ordinare la confisca di somme, beni o altre attività nella disponibilità del reo per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. La Corte ha sottolineato l'obbligo di individuare concretamente la somma e l'elemento (prodotto/profitto/prezzo) usato per la quantificazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato euro 3.000 ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro)
Principio consolidato che un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare carenze argomentative precise o illogicità che incidano sulla decisione.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021, Marchesan)
Linea interpretativa richiamata circa la quantificazione del profitto nei reati di riciclaggio: il profitto può essere considerato come il valore delle somme oggetto delle operazioni volte a occultare la provenienza delittuosa.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini)
Decisioni richiamate che offrono un diverso orientamento secondo il quale non sempre il riciclatore deve essere sottoposto a confisca dell'intera somma riciclata se il vantaggio è stato conseguito da un terzo.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le carenze argomentative o le illogicità della sentenza impugnata: le censure generiche che non collegano le critiche alle ragioni della decisione sono inammissibili.
- In materia di confisca per equivalente (art. 648-quater, comma 2, c.p.) il giudice è tenuto a individuare concretamente la somma da confiscare e a specificare quale elemento si assume come parametro (prodotto, profitto o prezzo).
- Se si contesta che le somme non erano nella disponibilità dell'imputato (ad es. perché restituite al reale titolare), occorre fornire elementi probatori chiari e collegati alla motivazione per dimostrare l'assenza di vantaggio patrimoniale effettivo.
- Richiamare solo orientamenti giurisprudenziali senza confutare in modo puntuale i fatti e le argomentazioni adottate dal giudice di merito è di norma insufficiente per ottenere l'ammissione del ricorso.
- La inammissibilità del ricorso comporta tipicamente la condanna alle spese e può comportare pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto la valutazione preliminare della concretezza dei motivi è fondamentale.
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