Cassazione Penale, Sentenza n. 7851/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione, limitata alle statuizioni civili, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato l'assoluzione degli imputati (perché il fatto non sussiste) dai delitti ambientali e aveva dichiarato estinte per prescrizione alcune contravvenzioni. La parte civile deduceva: 1) errata applicazione delle norme che avrebbero reso inammissibile il suo appello (art. 576 e 578 c.p.p.) perché si tratta di sentenza di assoluzione e non di condanna; 2) vizio di motivazione per omessa e insufficiente valutazione di documentazione, consulenze e deposizioni che dimostrerebbero il superamento della capacità di trattamento dell'impianto e lo sversamento in corpi idrici, con conseguente danno e pericolo per l'incolumità pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che le contravvenzioni e i delitti contestati erano già estinti per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di primo grado (calcolo del termine di prescrizione con aumento di 346 giorni per periodi di sospensione). In base alla consolidata giurisprudenza, quando la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado l'appello della parte civile è inammissibile perché manca l'interesse attuale del giudice penale a decidere sulle statuizioni civili; inoltre la Corte d'appello aveva correttamente rilevato anche la carenza di specificità estrinseca dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati che le avevano richieste.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 576, art. 578, art. 581, art. 606 lett. b) e lett. e), art. 538, art. 546, art. 125 comma 3, art. 192
La Corte ha applicato i principî processuali sul potere dell'appello civile (art. 576 e 578) affermando che, se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello non ha cognizione sulle statuizioni civili; ha altresì rilevato il difetto di specificità estrinseca dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581. Gli articoli richiamati sono stati usati per valutare ammissibilità e motivazione del ricorso.
Codice penale
art. 625 n. 7, art. 635, art. 674, art. 734, art. 434, artt. 81 comma 2 e 110 (con riferimento alla concorrente responsabilità)
Norme sostanziali richiamate con riferimento ai reati contestati (es. rapina/violenza materiale a cose? nella specie usate in relazione a condotte diverse): la Corte ha valutato la prescrizione applicabile (termine ordinario e aumenti) e i relativi effetti estintivi prima del primo grado.
Decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale)
art. 256 comma 1 lett. a), art. 254 comma 4
Norme ambientali invocate dalla parte civile per i reati legati allo sversamento e alla gestione illecita di rifiuti. La Corte ha ritenuto che, comunque, le relative fattispecie risultassero estinte per prescrizione o non provate in termini sostanziali dal giudice di merito.
Giurisprudenza (principî interpretativi richiamati)
Sez. 2, n. 39397/2019; Sez. 3, n. 3083/2016; Sez. 6, n. 16202/2021
La Corte ha seguito orientamenti secondo cui: a) il giudice d'appello non può decidere sulle statuizioni civili se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado; b) per il calcolo della prescrizione, se il reato è contestato 'fino a' un mese/anno, il dies a quo è il primo giorno del mese/anno indicato (principio del favor rei).
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, l'appello della parte civile volto a ottenere statuizioni civili (restituzioni, risarcimento) è inammissibile perché manca l'interesse del giudice penale a decidere sulle civili.
- Per il computo della prescrizione, quando il fatto è contestato 'fino a' un mese o anno senza ulteriore specificazione, il dies a quo si considera il primo giorno del mese o dell'anno indicato (favor rei), con conseguente possibile anticipazione della decorrenza della prescrizione.
- L'appellante civile deve formulare motivi di impugnazione con sufficiente specificità estrinseca e argomentazioni che affrontino puntualmente la motivazione del giudice di primo grado; altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile per carenza di specificità (art. 581 c.p.p.).
- La semplice produzione di documenti o la ripetizione di rilievi non è sufficiente: bisogna indicare in che modo e perché le risultanze probatorie del primo grado siano state erronee o incomplete, presentando elementi nuovi o una critica puntuale all'apparato motivazionale.
- Prima di proporre impugnazioni civili è essenziale verificare i termini di prescrizione e adottare tempestive azioni processuali, perché la prescrizione sopravvenuta prima del primo grado esclude la possibilità di ottenere statuizioni civili in sede di appello.
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