Cassazione Civile, Ordinanza n. 04198/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato in sede amministrativa e confermato dal Tribunale di Lecce. Il beneficio era stato richiesto in relazione a un giudizio promosso contro il provvedimento dello sportello unico per l'immigrazione della Prefettura, che aveva respinto sia la domanda di emersione da lavoro irregolare sia quella di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il diniego del patrocinio si fondava sulla ritenuta manifesta infondatezza del ricorso principale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 136 e 170 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto verificare in concreto se ricorressero i presupposti per il diniego o la revoca del beneficio, e avrebbe dovuto valorizzare l'accoglimento dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato come indice della non manifesta infondatezza della domanda; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 111 Cost., lamentando motivazione inesistente o meramente apparente, perché il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare massime giurisprudenziali senza spiegare le ragioni dell'applicazione al caso concreto e senza indicare gli elementi di pretestuosità o manifesta infondatezza.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale nel considerare che l'accoglimento cautelare da parte del Consiglio di Stato non integrasse una pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda, ma fosse espressione della sola valutazione del periculum in mora e dell'autonomia del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito. Poiché il giudizio di merito si è poi concluso negativamente per il ricorrente, la valutazione di manifesta infondatezza posta a base del diniego del patrocinio è stata confermata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 136 d.P.R. 115/2002
il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere escluso o revocato quando la domanda sia manifestamente infondata oppure quando la parte agisca con mala fede o colpa grave; il giudice deve valorizzare questi presupposti nel valutare il diniego
art. 170 d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente come norma del sistema impugnatorio in tema di patrocinio a spese dello Stato
art. 111 Cost.
invocato per censurare l'apparenza o l'inesistenza della motivazione del provvedimento impugnato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione al procedimento accelerato e alla proposta di definizione del consigliere delegato
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per affermare che il presidente o il consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del collegio
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del presidente/consigliere che aveva formulato la proposta di definizione
art. 52 c.p.c.
richiamato nel medesimo contesto sull'incompatibilità
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
usato per la condanna per responsabilità aggravata e per la liquidazione delle somme in favore della controparte e della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato ulteriore
Cass. SU 9611/2024
afferma che nel procedimento accelerato di cassazione il presidente o il consigliere che ha formulato la proposta può far parte del collegio perché la proposta non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità
Massime di principio
- Nel valutare il diniego del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda, il giudice deve avere riguardo alla fondatezza della causa di merito per cui il beneficio è richiesto, non agli esiti di una fase cautelare autonoma e funzionalmente distinta.
- L'accoglimento di un reclamo o di un'istanza cautelare non equivale, di per sé, a una pronuncia sulla fondatezza nel merito della domanda principale e non esclude automaticamente la valutazione di manifesta infondatezza ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
- La motivazione del provvedimento che nega il patrocinio è sufficiente se, letta nel suo complesso, chiarisce che il giudice ha ritenuto non decisivo l'esito cautelare e ha ancorato il diniego all'esito negativo del giudizio di merito o agli elementi di manifesta infondatezza emergenti dagli atti.
- In sede di legittimità non può essere utilmente censurata una valutazione di merito che, in modo non illogico, distingua tra periculum in mora e fumus boni iuris e attribuisca al solo giudizio cautelare un valore non decisivo sulla verifica della manifesta infondatezza.
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