Cassazione Penale, Sentenza n. 29194/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare meno grave rispetto agli arresti domiciliari (es.: misure non custodiali), sostenendo che la Corte di appello ha motivato il pericolo di fuga esclusivamente sulla base della gravità astratta della pena applicabile dallo Stato richiedente e senza valutare elementi concreti e attuali: mancata esistenza di un titolo detentivo definitivo (si cita una presunta sentenza a 15 anni poi sostituita da una misura cautelare in Perù), decorrenza dei fatti (2018), forte radicamento in Italia (cittadinanza italiana, comproprietà di un immobile, attività professionali e possibilità di lavoro online), consegna alla polizia dei documenti validi per l'espatrio, ruolo professionale e minacce subite in Perù che giustificherebbero la sua opposizione al ritorno. Denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in quanto non sono stati considerati indici concreti e la personalità dell'estradando ai fini del giudizio prognostico sul rischio di fuga.
La decisione
La Corte di legittimità (Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha valutato il pericolo di fuga basandosi prevalentemente sull'entità della pena astrattamente applicabile, senza un'approfondita valutazione degli indici concreti e attuali di radicamento in Italia e della personalità dell'estradando, né sulla possibile adeguatezza di misure meno afflittive. Ne è conseguito che la motivazione dell'ordinanza era apparente e ha configurato violazione di legge ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen.; pertanto il provvedimento è stato annullato e rinviato per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 716 cod. proc. pen.
La Corte richiama che il pericolo di fuga è il presupposto indicato dall'art. 716 per misure cautelari finalizzate all'estradizione; tale pericolo deve essere valutato concretamente e non sulla base di valutazioni astratte.
art. 714, secondo comma, cod. proc. pen.
art. 714, secondo comma, cod. proc. pen.
Secondo la Cassazione le disposizioni dell'art. 714, comma 2, impongono che, nei limiti della compatibilità, si applichino criteri previsti per le misure cautelari ordinarie, richiedendo la valutazione concreta del pericolo di fuga e la graduazione della misura.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Tali norme, richiamate dalla Corte, disciplinano rispettivamente la misura cautelare della custodia in carcere e le cause ostative alla sostituzione; devono essere valutate in concreto anche nel procedimento estradizionale per graduare l'afflittività della misura rispetto alle esigenze cautelari.
art. 719 cod. proc. pen.
La Corte ritiene che l'unico vizio rilevante in questa sede sia la violazione di legge ai sensi dell'art. 719, ossia motivazione apparente o illegittima dell'ordinanza impugnata, adeguando la declaratoria di annullamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione il pericolo di fuga va valutato concretamente e attualmente, con riferimento alla finalità della consegna, e non può fondarsi soltanto sulla gravità astratta della pena prevista dallo Stato richiedente.
- Il giudice deve considerare, tra gli indici di radicamento e di rischio di fuga, cittadinanza, residenza stabile, proprietà immobiliari, legami familiari, lavoro e consegna di documenti per l'espatrio; tali elementi possono giustificare misure meno afflittive se attestano un concreto radicamento.
- La personalità dell'estradando e le circostanze soggettive (ad es. minacce subite, denunce, timore per l'incolumità) devono essere valutate nel bilanciamento delle esigenze cautelari e possono influire sulla possibilità di adozione di misure alternative alla custodia in carcere.
- Il giudice è tenuto a graduare l'afflittività della misura cautelare in rapporto al grado delle esigenze cautelari: la custodia in carcere non è automatica e la consegna estradizionale può essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla detenzione.
- Se la motivazione dell'ordinanza è apparente o si fonda su presunzioni astratte, la decisione è annullabile e il provvedimento va rimandato al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai criteri di concretezza e attualità.
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