Cassazione Penale, Sentenza n. 43603/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/02/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna del 16/04/2021 (multa di €3.475,00 per omissioni contributive). La difesa deduceva violazione degli artt. 157, commi 7 e 8, c.p.p. e 59 disp. att. c.p.p., sostenendo che la notifica era viziata: dopo un primo accesso infruttuoso dell'ufficiale giudiziario al domicilio (7/12/2021) l'atto era stato depositato presso l'ufficio comunale e la comunicazione di tale deposito era pervenuta il 23/12/2021, mentre il ritiro effettivo dell'atto sarebbe avvenuto il 29/12/2021 per cause non imputabili alla ricorrente (chiusura uffici e assenza addetto). Pertanto l'opposizione dell'11/01/2022 non doveva essere dichiarata tardiva perché il termine doveva decorrere dalla conoscenza effettiva delle formalità e non dal deposito o dalla comunicazione stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha condiviso la ricostruzione del G.I.P.: il decreto era stato notificato al difensore d'ufficio il 3/12/2021; al domicilio dell'imputata si era avuto un tentativo infruttuoso il 7/12/2021; l'atto è stato quindi depositato presso l'ufficio comunale e la comunicazione di deposito ricevuta personalmente il 23/12/2021, data dalla quale è decorso il termine di 15 giorni per proporre opposizione (scaduto il 7/01/2022). L'opposizione presentata l'11/01/2022 è risultata pertanto tardiva. La Corte ha escluso rilievo al ritiro materiale dell'atto il 29/12/2021, rilevando che l'ufficio era stato presidiato anche il 23 e 24/12/2021 e che la ricorrente non aveva allegato impedimenti oggettivi a ritirarlo prima. Conseguentemente il rigetto resta confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Se l'ufficiale giudiziario non reperisce la persona al domicilio, può depositare l'atto presso l'ufficio comunale e darne comunicazione: la notificazione si perfeziona con la comunicazione del deposito e da quella data decorrono i termini processuali; eventuali irregolarità precedenti vengono superate se la comunicazione raggiunge lo scopo della notifica
art. 59 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevata dalla ricorrente come richiamo alle modalità di notificazione speciali; la Corte però ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.157 comma 8 in combinato con le disposizioni sui termini
art. 461 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale di condanna; la Corte ha confermato che il termine decorre dalla comunicazione di deposito dell'atto ai sensi dell'art.157 comma 8
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la Milella alle spese
Massime di principio
- La notifica effettuata ai sensi dell'art.157, comma 8, c.p.p. (deposito presso l'ufficio comunale e comunicazione) si considera efficace dalla data di ricezione della comunicazione: il termine per proporre impugnazioni decorre da quella data, non dalla materiale presa visione dell'atto.
- Il ritiro materiale dell'atto presso l'ufficio comunale in data successiva non sospende né modifica il dies a quo del termine processuale, salvo che il destinatario provi un impedimento oggettivo e documentato che giustifichi il mancato ritiro entro i giorni successivi alla comunicazione.
- Se l'ufficiale giudiziario ha compiuto il preventivo tentativo di notifica al domicilio e l'accesso è risultato infruttuoso, il deposito dell'atto presso il comune e la relativa comunicazione sono legittimi e sopperiscono a eventuali vizi della fase precedente.
- Per contestare con successo la decorrenza del termine a partire dalla comunicazione di deposito, il destinatario deve allegare e provare fatti concreti che rendessero impossibile il ritiro (es. chiusura assoluta dell'ufficio, indisponibilità totale del personale) e non semplici disagi o scelte organizzative non dimostrate.
- In casi analoghi, è utile conservare e produrre documentazione dell'impossibilità di ritiro (certificazioni dell'ufficio comunale, comunicazioni ufficiali, dichiarazioni dell'addetto assente) e impugnare tempestivamente la notificazione se si rilevano irregolarità formali non sanate dalla comunicazione di deposito.
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