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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43603/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/02/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna del 16/04/2021 (multa di €3.475,00 per omissioni contributive). La difesa deduceva violazione degli artt. 157, commi 7 e 8, c.p.p. e 59 disp. att. c.p.p., sostenendo che la notifica era viziata: dopo un primo accesso infruttuoso dell'ufficiale giudiziario al domicilio (7/12/2021) l'atto era stato depositato presso l'ufficio comunale e la comunicazione di tale deposito era pervenuta il 23/12/2021, mentre il ritiro effettivo dell'atto sarebbe avvenuto il 29/12/2021 per cause non imputabili alla ricorrente (chiusura uffici e assenza addetto). Pertanto l'opposizione dell'11/01/2022 non doveva essere dichiarata tardiva perché il termine doveva decorrere dalla conoscenza effettiva delle formalità e non dal deposito o dalla comunicazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha condiviso la ricostruzione del G.I.P.: il decreto era stato notificato al difensore d'ufficio il 3/12/2021; al domicilio dell'imputata si era avuto un tentativo infruttuoso il 7/12/2021; l'atto è stato quindi depositato presso l'ufficio comunale e la comunicazione di deposito ricevuta personalmente il 23/12/2021, data dalla quale è decorso il termine di 15 giorni per proporre opposizione (scaduto il 7/01/2022). L'opposizione presentata l'11/01/2022 è risultata pertanto tardiva. La Corte ha escluso rilievo al ritiro materiale dell'atto il 29/12/2021, rilevando che l'ufficio era stato presidiato anche il 23 e 24/12/2021 e che la ricorrente non aveva allegato impedimenti oggettivi a ritirarlo prima. Conseguentemente il rigetto resta confermato e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Se l'ufficiale giudiziario non reperisce la persona al domicilio, può depositare l'atto presso l'ufficio comunale e darne comunicazione: la notificazione si perfeziona con la comunicazione del deposito e da quella data decorrono i termini processuali; eventuali irregolarità precedenti vengono superate se la comunicazione raggiunge lo scopo della notifica

  • art. 59 disp. att. cod. proc. pen.

    Rilevata dalla ricorrente come richiamo alle modalità di notificazione speciali; la Corte però ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.157 comma 8 in combinato con le disposizioni sui termini

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale di condanna; la Corte ha confermato che il termine decorre dalla comunicazione di deposito dell'atto ai sensi dell'art.157 comma 8

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare la Milella alle spese

Massime di principio

  • La notifica effettuata ai sensi dell'art.157, comma 8, c.p.p. (deposito presso l'ufficio comunale e comunicazione) si considera efficace dalla data di ricezione della comunicazione: il termine per proporre impugnazioni decorre da quella data, non dalla materiale presa visione dell'atto.
  • Il ritiro materiale dell'atto presso l'ufficio comunale in data successiva non sospende né modifica il dies a quo del termine processuale, salvo che il destinatario provi un impedimento oggettivo e documentato che giustifichi il mancato ritiro entro i giorni successivi alla comunicazione.
  • Se l'ufficiale giudiziario ha compiuto il preventivo tentativo di notifica al domicilio e l'accesso è risultato infruttuoso, il deposito dell'atto presso il comune e la relativa comunicazione sono legittimi e sopperiscono a eventuali vizi della fase precedente.
  • Per contestare con successo la decorrenza del termine a partire dalla comunicazione di deposito, il destinatario deve allegare e provare fatti concreti che rendessero impossibile il ritiro (es. chiusura assoluta dell'ufficio, indisponibilità totale del personale) e non semplici disagi o scelte organizzative non dimostrate.
  • In casi analoghi, è utile conservare e produrre documentazione dell'impossibilità di ritiro (certificazioni dell'ufficio comunale, comunicazioni ufficiali, dichiarazioni dell'addetto assente) e impugnare tempestivamente la notificazione se si rilevano irregolarità formali non sanate dalla comunicazione di deposito.

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