Ordinanza n. 375/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Avviso orale -OMISSIS- MIPG/2^ Div. Ant. M.P., emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 23.03.2026, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011, acquisito da ricorrente, a seguito di accesso agli atti, in data 12.5.2026; - del Verbale di Avviso Orale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 159/2011 del Commissariato di PS di Otranto, notificato al ricorrente in data 23.4.2026; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale ancorché non conosciuto, quali relazioni di servizio, informative etc. …; ed altresì per l’annullamento ex art. 116 c.p.a., del diniego di accesso agli atti opposto al ricorrente con la nota della Questura di Lecce, Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Misure di Prevenzione, Nr. MIPG/2^/2026/Div.Ant./M.P., prot. -OMISSIS- del 12 maggio 2026, e per la declaratoria, del diritto del ricorrente ad accedere agli atti e documenti posti a base del provvedimento impugnato, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione e al rilascio di copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Lecce ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011, verbale di notificazione e diniego di accesso agli atti posti a base della misura
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011 e il relativo verbale notificato dal Commissariato di pubblica sicurezza, nonché gli atti presupposti e conseguenziali. Ha inoltre impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il diniego di accesso opposto dalla Questura alla documentazione e alle informazioni poste a base dell'avviso orale, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso, l'ostensione e il rilascio di copia. Nella fase cautelare il ricorrente ha rappresentato l'esigenza di conoscere gli atti funzionali alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici. L'Amministrazione ha opposto esigenze di segretezza delle indagini.
La decisione
Il TAR non ha sospeso espressamente l'efficacia dell'avviso orale, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione celere dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 23 febbraio 2027. Ha invece accolto l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., accertando il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti e alle informazioni richiesti, nei sensi e nei limiti della motivazione. L'Amministrazione è stata ordinata a esibire la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, adottando gli accorgimenti necessari a preservare le esigenze di segretezza: oscuramento delle parti coperte dal segreto investigativo e delle valutazioni, dei giudizi, dei riferimenti e delle considerazioni funzionali alla tutela delle indagini, nonché cautele dirette a evitare pregiudizi alle eventuali parti controinteressate e alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle attività investigative. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell'avviso orale adottato dal Questore quale misura di prevenzione.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Il diritto di accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, mediante bilanciamento con le esigenze di segretezza delle indagini.
art. 116 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di decidere sulla domanda giudiziale relativa al diniego o alla limitazione dell'accesso e di ordinare l'esibizione dei documenti, anche con specifiche cautele.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché attraverso la sospensione del provvedimento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando il destinatario di una misura di prevenzione chiede l'accesso agli atti posti a base del provvedimento per curare o difendere i propri interessi giuridici, il diritto di accesso deve essere bilanciato con le esigenze di segretezza delle indagini, senza che queste ultime impongano necessariamente il diniego integrale.
- Il bilanciamento tra accesso difensivo e segreto investigativo può essere realizzato mediante un accesso parziale, con oscuramento delle parti dei documenti contenenti valutazioni, giudizi, riferimenti o considerazioni la cui divulgazione possa pregiudicare le indagini, i controinteressati o la riservatezza dei soggetti coinvolti.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione celere dell'udienza di merito, senza necessità di concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
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