Cassazione Penale, Ordinanza n. 10214/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro un decreto di espulsione emesso ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ritenendo generiche le deduzioni dell'interessato circa la presenza di familiari in Italia, anche alla luce delle informazioni della polizia che escludevano rapporti effettivi con tali congiunti, e valorizzando inoltre la pericolosità desunta dalla natura dei reati commessi. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha contestato solo in modo generico il profilo della pericolosità, senza confrontarsi con l'ulteriore ratio decidendi relativa all'inesistenza dei rapporti familiari. La Corte ha rilevato che il motivo era parziale e sostanzialmente rivalutativo, poiché mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di merito già compiuti su dati fattuali emersi nel procedimento e non affetti da evidenti vizi di legittimità, senza dedurre una violazione di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
norma applicata per il decreto di espulsione in ambito penitenziario; la Corte rileva che i giudici di merito l'hanno correttamente applicata
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Cassa delle ammende
destinazione della somma di euro 3.000 disposta a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile censurare solo una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, se l'altra ratio resta specificamente non scalfita.
- Le doglianze che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del merito, senza denunciare un effettivo vizio di legittimità, sono inammissibili.
- In tema di decreto di espulsione disposto in ambito penitenziario, la valutazione della pericolosità e dell'eventuale esistenza di legami familiari sul territorio nazionale è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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