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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04973/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina sulla inammissibilità del ricorso. La condanna di merito per il reato contestato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata in modo non corretto. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti o manifestamente infondati in sede di legittimità, osservando che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sul punto era congrua, oltre al fatto che la sentenza impugnata aveva valorizzato la gravità dei fatti e il corretto comportamento processuale degli imputati.

Norme richiamate

  • artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Indicano il reato per cui è stata confermata la condanna in appello, ossia furto in abitazione aggravato.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti dei criteri legali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione è deducibile il vizio di motivazione nei limiti del difetto argomentativo riconoscibile secondo i parametri propri del giudizio di legittimità.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile è quello che emerge dal contrasto interno della motivazione con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione risulta congrua e coerente con i criteri di legge.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione presenti un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., cioè un contrasto argomentativo interno o con dati decisivi del provvedimento, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella di merito.
  • Quando il ricorso si risolve in censure sulla misura della pena o sulla valutazione del merito già adeguatamente motivata, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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