Cassazione Penale, Sentenza n. 29710/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rigo Mario ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato l'estinzione di alcuni reati ma confermato la responsabilità dell'imputato per plurimi episodi di usura. Le censure dedotte riguardavano: (i) omesso esame e carenza motivazionale sull'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia sul tasso praticato per singoli contratti; (ii) errata qualificazione delle tipologie di finanziamento e conseguente erronea determinazione del tasso effettivo; (iii) errata valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e illegittima prevalenza dei "quadernetti" rinvenuti in disponibilità dell'imputato rispetto alle spiegazioni fornite; (iv) mancata considerazione dell'elemento soggettivo (errore scusabile) per gli episodi occasionali di superamento dei tassi soglia; (v) incongruenze nella motivazione relative alla misura della confisca per equivalente e differenze numeriche tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che lamentavano carenza motivazionale, evidenziando che la Corte d'appello ha esaminato i profili contestati e ha fornito valutazioni logiche e puntuali (in particolare riguardo alla non necessità di nuova perizia, alla categorizzazione delle operazioni di finanziamento e alla rilevanza probatoria dei "quadernetti" come contabilità parallela). Il motivo relativo all'elemento soggettivo è stato ritenuto generico e privo di specificità; analogamente gli altri motivi sono stati giudicati generici o reiterativi e, quindi, infondati. Conseguentemente è stata confermata nella sostanza la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge n.137/2020
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020
La disposizione è stata richiamata quale norma procedurale applicabile alla forma di esame del ricorso in Cassazione; non incide sul merito ma sul procedimento di esame del ricorso
Decreto-legge n.228/2021
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamato per l'applicabilità delle modalità di trattamento dei ricorsi nel periodo normativo, confermando i criteri procedurali seguiti dalla Corte
Codice di procedura penale
Applicato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012; Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
I precedenti sono stati richiamati per il principio secondo cui il mancato esame di un motivo di appello da parte della Corte d'appello non comporta annullamento se la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento; ciò giustifica l'assenza di specifica motivazione su argomenti generici
Massime di principio
- La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi manifestamente generici o non specifici: l'impugnazione deve contenere censure articolate e puntuali; affermazioni generiche sulla carenza di motivazione sono insufficienti.
- Il giudice d'appello non è obbligato a disporre una nuova perizia quando abbia motivatamente escluso la necessità di rinnovazione dell'istruttoria; le ragioni (anche tecniche) devono risultare dalla decisione.
- La prova documentale costante e ripetuta (es. contabilità parallela come i "quadernetti") può prevalere su dichiarazioni contraddittorie delle persone offese se la Corte ne valuta la coerenza e la verosimiglianza.
- Per contestare l'elemento soggettivo (dolo o errore scusabile) è necessario proporre argomentazioni specifiche e circostanziate: la mera deduzione astratta di un "errore scusabile" non è sufficiente.
- La confisca per equivalente è calcolata sul profitto del reato determinato dalle valutazioni dei tassi usurari; contestazioni numeriche devono essere specifiche e dimostrate per poter essere accolte in sede di impugnazione.
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