Cassazione Civile, Ordinanza n. 01966/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017 nell'ambito di una procedura di riduzione di personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegra, con condanna risarcitoria parametrata alle retribuzioni perdute fino alla reintegra. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che la comunicazione di avvio della procedura era standardizzata e limitava la platea ai soli dipendenti della sede di L'Aquila senza adeguata giustificazione, pur in presenza di professionalità fungibili anche con altre sedi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che la Corte non poteva confermare una condanna generica al risarcimento non richiesta e che mancava prova del credito; 2) e 3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., deducendo carenza di interesse ad agire e genericità del ricorso introduttivo originariamente cumulativo per 56 lavoratori; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni individuali; 5) violazione dell'art. 5 l. 223/1991 e dell'art. 3 l. 604/1966, assumendo che la comparazione non fosse esigibile tra sedi molto distanti e che la scelta dovesse restare confinata alla sede soppressa; 6) in subordine, violazione degli artt. 4 e 5 l. 223/1991 e dell'art. 18 l. 300/1970, sostenendo che la violazione fosse solo formale e non sostanziale, con conseguente sola tutela indennitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi: le doglianze sulla condanna generica erano nuove e comunque la domanda dei lavoratori, formulata senza quantificazione, era correttamente interpretata come richiesta di condanna generica; le censure sull'interesse ad agire e sulla motivazione non coglievano la ratio della sentenza di merito, che aveva valorizzato una sufficiente allegazione delle professionalità e delle comparazioni tra sedi; il vizio di omessa pronuncia è stato escluso perché la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la doglianza istruttoria. Ha poi respinto il quinto motivo ribadendo che, nel licenziamento collettivo, la distanza geografica tra sedi non esclude di per sé la comparazione con lavoratori di altre unità produttive e che il datore deve provare le oggettive esigenze tecnico-produttive che giustificano la delimitazione territoriale della platea, nonché la non fungibilità delle mansioni. Ha respinto anche il sesto motivo affermando che, quando la platea dei licenziabili è illegittimamente ristretta a una sola sede pur in presenza di un progetto riferibile a più unità produttive, si verifica una violazione sostanziale dei criteri di scelta, cui consegue la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. 300/1970. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione o pronuncia su domanda non proposta, ma la censura è stata ritenuta nuova e infondata
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere che la Corte non potesse pronunciare sulla condanna generica non richiesta; la Corte ha invece ritenuto che la domanda originaria fosse effettivamente generica
art. 278 c.p.c.
richiamato in tema di condanna generica al solo an, ritenuta ammissibile e correttamente utilizzata nel caso
art. 100 c.p.c.
invocato per negare l'interesse ad agire dei singoli lavoratori; la Corte ha escluso il vizio
art. 414 c.p.c.
richiamato per censurare la genericità del ricorso introduttivo, ma la Corte ha ritenuto sufficiente l'allegazione delle posizioni e comparazioni professionali
art. 132 c.p.c.
la nullità per mancanza di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca graficamente o è incomprensibile, evenienza non ricorrente
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità
art. 183 c.p.c.
richiamato per affermare che l'eventuale questione sull'interesse oggettivo alla tutela frazionata va sollevata nel primo grado per consentire replica e prova
art. 4 l. 223/1991
la comunicazione di avvio deve indicare le ragioni del più ristretto ambito di scelta e le ragioni del mancato ricorso al trasferimento ad altre unità
art. 4 l. 223/1991
la sua incompletezza formale integra violazione procedurale, distinta dalla violazione dei criteri di scelta
art. 4 l. 223/1991
richiamato nel confronto tra violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta
art. 5 l. 223/1991
regola la scelta dei lavoratori avuto riguardo al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive da provare
art. 5 l. 223/1991
come modificato dalla l. 92/2012, distingue tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta ai fini della tutela applicabile
art. 3 l. 604/1966
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla limitazione territoriale della comparazione, ma non accolto
art. 18 l. 300/1970
applicato perché la violazione è stata qualificata come sostanziale dei criteri di scelta, con tutela reintegratoria
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la regola di base è la comparazione dei lavoratori sull'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una sola sede o reparto è possibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente allegate nella comunicazione di avvio e provate dal datore di lavoro.
- La distanza geografica tra unità produttive e il possibile aggravio di costi organizzativi derivante da trasferimenti non bastano, da soli, a escludere la comparazione con lavoratori addetti ad altre sedi, se le mansioni risultano fungibili o comunque comparabili.
- Nel licenziamento collettivo, la mancata specificazione nella comunicazione ex art. 4 l. 223/1991 delle ragioni della delimitazione territoriale e delle ragioni per non adottare soluzioni alternative, come il trasferimento, può integrare una violazione sostanziale dei criteri di scelta se incide sulla corretta individuazione della platea dei licenziabili.
- La domanda di risarcimento formulata senza indicazione dell'importo e senza elementi per una liquidazione immediata può essere interpretata come domanda di condanna generica al solo an debeatur, se dal testo dell'atto introduttivo emerge chiaramente la volontà di ottenere la tutela risarcitoria prevista dalla legge.
- In cassazione, i motivi che prospettano nullità processuali devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nei casi di error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti, purché la censura sia specificamente articolata.
- La violazione delle procedure informative ex art. 4 l. 223/1991 e la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991 sono piani distinti: la prima comporta tutela indennitaria, la seconda, quando incide sulla sostanza della selezione dei lavoratori, tutela reintegratoria.
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