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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione e all'omessa motivazione, con la deduzione che, essendo l'aumento contenuto entro due anni, le pene accessorie non dovevano applicarsi ex art. 445, comma 1 c.p.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12 del d.lgs. 74/2000 e ai principi di legalità e proporzionalità, per aver confermato la confisca senza motivare la responsabilità specifica dell'imputato per il concorso nei reati tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'omessa motivazione sull'aumento di pena perché l'accordo di patteggiamento comprendeva l'aumento per la continuazione (ricorso limitato dal perimetro dell'art. 448 c.2-bis c.p.p.). Quanto alle pene accessorie confermate dal GIP, la Corte ha osservato che esse si riferiscono a pene accessorie già disposte con sentenza passata in giudicato (relativa ai reati tributari) e, pertanto, il giudice che applica un aumento per continuazione non è tenuto a riesaminare la applicabilità di pene accessorie già definite in un precedente giudicato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla confisca, poiché la misura era stata disposta con sentenza irrevocabile e non poteva essere messa in discussione nel procedimento di patteggiamento; inoltre il dovere di motivazione del giudice del patteggiamento riguarda le questioni attinenti al processo pendente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa ex art. 444 e l'accordo sulla pena comprendeva anche l'aumento per la continuazione, il che limita le censure proponibili in cassazione.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità delle pene accessorie quando l'aumento di pena è entro due anni; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nel contesto dell'accordo.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato a titolo di principio relativo al cumulo e alla continuazione; la doglianza sul calcolo della pena è stata ritenuta fuori dal perimetro impugnatorio del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Fissa i limiti soggettivi e oggettivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la censura sull'aumento non rientrasse tra i motivi ammessi.

  • art. 12 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sulle pene accessorie e sulla confisca per reati tributari; la Corte ha osservato che le pene accessorie e la confisca relative ai reati tributari erano già state disposte con sentenza passata in giudicato e non potevano essere riesaminate nel procedimento impugnato.

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    Riferita alle sanzioni accessorie fallimentari; la Corte ha precisato che le sanzioni accessorie applicate nel provvedimento impugnato relative ai reati fallimentari erano state trattate correttamente dal giudice e non oggetto dell'accordo di patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo invocato per la condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nella fase di esame del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è limitato per materia: possono essere dedotti solo i motivi previsti dall'art. 448 c.2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). Questioni sulla motivazione dell'aumento concordato rientrano raramente tra i motivi ammissibili.
  • Se l'accordo di patteggiamento include l'aumento di pena per continuazione, tale aumento è parte dell'accordo e non è agevolmente impugnabile in Cassazione salvo i profili espressamente ammessi dalla legge.
  • Le pene accessorie o le misure (come la confisca) già definite con sentenza passata in giudicato non possono essere rimproverate in un successivo procedimento diverso, né riesaminate dal giudice che applica aumenti per continuazione; il giudice non è tenuto a riformulare la motivazione di un precedente giudicato.
  • Quando si contesta l'applicazione di pene accessorie in presenza di più reati unificati per continuazione, occorre distinguere tra accessori applicati ex novo e accessori già decisi in un precedente giudicato: per i primi il riferimento è alla pena base del reato più grave in concreto, mentre per i secondi prevale il giudicato.
  • Nel patteggiamento il dovere di motivazione del giudice riguarda primariamente le questioni attinenti al processo pendente; censure che mirino a rimettere in discussione provvedimenti irrevocabili riguardanti altri processi sono, in linea generale, inammissibili.

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