Sentenza n. 3937/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 837/2024, depositata e resa pubblica il 19 dicembre 2024, Sez. Civile e Lavoro, R.G. n. 1108/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 30 dicembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24 febbraio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 837/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, n. 837/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto al docente il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio. Nonostante la notificazione del titolo, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso, notificato il 22 aprile 2026. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero, per il tramite dell’organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mettendo a disposizione del ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per euro 500,00. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l’esecuzione del giudicato e in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’attività di commissario ad acta.
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