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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22037 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che l'agevolazione sull'imposta di registro (aliquota 1%) applicata dalla (---) S.r.l. all'acquisto di un complesso immobiliare fosse indebitamente conservata nonostante una successiva cessione infragruppo. L'Amministrazione sosteneva che la rivendita alla società controllata (19 dicembre 2006) non aveva avuto l'effetto sostanziale di immettere i beni sul mercato entro il termine triennale previsto dalla norma, ma era strumentale a dilazionare la rivendita e a conservare l'agevolazione senza valida ragione economica extrafiscale, integrando quindi una fattispecie elusiva/di abuso rispetto alla disciplina delle agevolazioni per le imprese che rivendono fabbricati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito: ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. La corte ha ritenuto che, dai fatti incontestati, l'operazione non ha determinato l'effettiva immissione sul mercato degli immobili da parte della società che aveva beneficiato dell'agevolazione entro il termine triennale, ma piuttosto una mera movimentazione infragruppo finalizzata a conservare l'agevolazione. Pertanto le imposte devono essere recuperate in misura ordinaria. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la controricorrente è condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità (Euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20

    Considerato come norma di carattere interpretativo/regolativo (non una norma antielusiva formale); la Corte sottolinea che l'Amministrazione può procedere alla riqualificazione del negozio senza obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale preliminare

  • Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, lettere b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997

    Ha introdotto la previsione che consente l'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta (1%) alle imprese che acquistano per rivendere a condizione che dichiarino nell'atto l'intenzione di ritrasferire entro tre anni; l'agevolazione è condizionata all'effettivo ritrasferimento entro il triennio

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 8-bis

    Prevede l'esenzione IVA per talune cessioni di fabbricati da parte di imprese che rivendono immobili; la sussistenza dell'esenzione influisce sull'applicabilità dell'aliquota agevolata di registro

  • Tariffa, parte prima, articolo 1 (quinto/sesto periodo) allegata al D.P.R. 131/1986 (testo vigente ratione temporis)

    Stabilisce l'aliquota agevolata dell'1% per i trasferimenti effettuati verso imprese che rivendono immobili se è dichiarata l'intenzione di ritrasferire entro tre anni; in mancanza del ritrasferimento le imposte sono dovute in misura ordinaria con soprattassa e interessi

  • Testo unico (richiamato), articolo 55, comma 4

    Richiamato in relazione alla soprattassa e agli interessi di mora applicabili qualora non si realizzi la condizione risolutiva (mancato ritrasferimento entro il triennio)

  • Articolo 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di imposizione e principio di capacità contributiva; la Corte ha comunque risolto la questione sulla base dell'interpretazione della normativa agevolativa senza dover valorizzare direttamente profili costituzionali

Massime di principio

  • Le agevolazioni per le imprese acquirenti che dichiarano l'intenzione di ritrasferire entro tre anni richiedono l'effettivo inserimento dei fabbricati sul mercato entro quel termine: trasferimenti infragruppo che semplicemente spostano la titolarità senza immettere i beni sul mercato costituiscono elusione della finalità dell'agevolazione e possono comportare il recupero delle imposte ordinarie.
  • La mera formale dichiarazione nell'atto di acquisto non è sufficiente: la valutazione verte sulla realtà economica e sulla finalità dell'operazione, considerata alla luce della sequenza fattuale (lavori, cessioni, destinazione alla vendita a privati, ecc.).
  • Il trasferimento tra società correlate con la medesima funzione di rivendita non neutralizza automaticamente l'applicazione della condizione risolutiva temporale; la giurisprudenza tende a considerare inidoneo a conservare l'agevolazione il semplice spostamento infragruppo volto a procrastinare la vendita.
  • Il D.P.R. 131/1986, articolo 20, ha natura interpretativa: l'Amministrazione può riqualificare fiscalmente operazioni senza previa fase contraddittoria interna, e il giudice valuta la sostanza economica sull'intera sequenza negoziale.
  • Se i fatti rilevanti sono pacifici e non richiedono ulteriori accertamenti, la Corte può decidere la causa nel merito senza rinvio, riformando la decisione di merito sulla base della corretta qualificazione giuridica.

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