Cassazione Penale, Sentenza n. 12695/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e di tentato omicidio. Contesta la sussistenza della gravità indiziaria circa il dolo omicidiario: sostiene che le manovre del veicolo erano volte a fuggire e a mettersi in salvo, non a investire i militari; che non vi furono manovre dirette ad investire gli operanti e che dagli accertamenti tecnici sulla vettura (angolazione dei colpi) deriverebbe una ricostruzione diversa della posizione dei carabinieri rispetto a quella delineata nel provvedimento. Nel secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente il compendio indiziario relativo al dolo ma contemporaneamente affermato che l'evento morte non era lo scopo della condotta, volta a guadagnarsi la fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e volti a una riesposizione alternativa dei fatti, il che è precluso in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del ragionamento del Tribunale del riesame: i fatti (manovre, riprese video, accertamenti balistici, posizione e reazioni degli operanti, strada stretta, massa e velocità del veicolo) costituiscono indici idonei a fondare, in via indiziaria, il dolo alternativo di lesioni o morte. Per la Corte è logico e non viziato il percorso motivazionale che ha ritenuto la condotta dell'indagato idonea e, data la situazione concreta, consapevole e volitiva rispetto all'alta probabilità dell'evento lesivo; le censure del ricorrente non hanno offerto elementi specifici per scardinare tale valutazione e si sono limitate a proposte di ricostruzione alternativa.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio; la Corte non ha ritenuto che l'articolo fosse stato erroneamente applicato, confermando che gli indici valutati sono idonei a integrare la gravità indiziaria
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Usato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità per genericità dei motivi: i ricorsi che ripropongono argomentazioni già discusse o che non mettono in correlazione critiche specifiche con la motivazione impugnata sono inammissibili
principio del "dolo alternativo" (giurisprudenza consolidata)
La Corte richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il dolo diretto di omicidio può manifestarsi anche nella forma del dolo alternativo (previsione e volontà dell'evento morte o di lesioni come conseguenza altamente probabile della condotta). Tale forma di dolo è compatibile con il tentativo e può essere desunta dall'idoneità concreta dell'azione e dalle condizioni obiettive in cui è stata compiuta
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del materiale probatorio o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti; i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- Per integrare il tentato omicidio con dolo diretto non è necessario che l'evento morte fosse lo scopo esclusivo dell'agente: è sufficiente che la morte o lesioni siano state previste e volute come conseguenza altamente probabile (dolo alternativo).
- L'impiego di un veicolo come mezzo può costituire elemento decisivo per desumere il dolo: massa del mezzo, velocità, spazio di manovra limitato e posizione della vittima sono indici che aumentano la probabilità che l'agente prevedesse e volesse l'evento lesivo.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su gravità indiziaria occorre offrire argomentazioni specifiche che dimostrino errori logici, contraddizioni o dati probatori nuovi e determinanti (per es. perizie tecniche concrete e circostanziate), non semplici ricostruzioni alternative.
- Le contestazioni relative alla cronologia degli spari o alla posizione degli operanti richiedono elementi tecnici oggettivi (es. analisi video, accertamenti balistici o rilievi) che mettano in evidenza vizi nella motivazione; senza ciò le deduzioni difensive rischiano di essere considerate generiche e inammissibili.
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