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Sentenza

Sentenza n. 5741/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 10 ottobre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. L’istanza riguardava il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, prima della decisione, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 17 dicembre 2025. La fissazione dell’appuntamento è stata ritenuta idonea a integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha attivato il procedimento.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione; la richiesta non è stata esaminata nel merito poiché è cessata la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando non residui un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva rispetto alla specifica obbligazione di provvedere dedotta in giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche ove l’attività amministrativa sia stata condizionata da un elevato numero di istanze analoghe; resta tuttavia possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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