Sentenza n. 354/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto Cat. n.-OMISSIS-del 14.11.2024 del Prefetto di Napoli, recante divieto di detenzione armi e revoca dei titoli di polizia in materia di armi, della comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-del 15.7.2024, del verbale di ritiro di armi e del porto d’armi del 9.2.2024 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e revoca dei titoli di polizia in materia di armi, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di ritiro
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio deducendo difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931. Il provvedimento era fondato su dissidi familiari connessi a questioni proprietarie, su un procedimento penale per minaccia e lesioni e su una denuncia per occupazione o invasione di aree e lesioni personali, oltre che su una diffida risalente al 2023. Il ricorrente ha sostenuto che il procedimento penale era stato archiviato prima dell’adozione del decreto e che il Commissariato di Castellammare di Stabia aveva riferito alla Prefettura che né lui né il padre erano soggetti rissosi o inclini a condotte violente. Ha quindi contestato la persistenza dei presupposti del giudizio di inaffidabilità e l’omessa considerazione degli esiti favorevoli dell’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità. Il giudice ha precisato che il potere prefettizio previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 è preventivo e cautelare e può essere esercitato anche in presenza di una forte conflittualità familiare, indipendentemente dalla configurabilità di un reato o dall’archiviazione del procedimento penale. Pertanto, il Prefetto poteva discostarsi dalla valutazione favorevole del Commissariato. Tuttavia, poiché una nota del 26 ottobre 2024 aveva espresso un giudizio favorevole sulla personalità del ricorrente e tale nota non risultava neppure richiamata nel preambolo del decreto, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni concrete del dissenso e dare conto complessivamente degli esiti dell’istruttoria. L’omessa considerazione delle risultanze favorevoli ha determinato un difetto di motivazione. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Attribuisce al Prefetto il potere preventivo e cautelare di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando non sussistano sufficienti garanzie contro l’abuso delle armi; il potere può fondarsi anche su una situazione di forte conflittualità familiare, ma deve essere esercitato considerando e motivando le risultanze complessive dell’istruttoria.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato con riferimento ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi; non è stato ritenuto decisivo autonomamente, poiché l’annullamento è stato disposto per difetto di motivazione del giudizio prefettizio di inaffidabilità.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la decisione si concentra tuttavia sul difetto di motivazione del provvedimento prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato anche sulla base di una situazione di forte conflittualità familiare, pur in assenza di una condanna penale o quando il procedimento penale relativo agli episodi sia stato archiviato.
- Nel valutare l’affidabilità del detentore di armi, il Prefetto deve considerare l’insieme delle risultanze istruttorie, comprese quelle favorevoli all’interessato, e deve motivare specificamente le ragioni per cui intenda disattendere una valutazione favorevole espressa dall’autorità di polizia procedente.
- La discrezionalità prefettizia nell’apprezzamento del rischio di abuso delle armi non consente decisioni arbitrarie o immotivate: il provvedimento deve rendere verificabile il percorso logico attraverso cui i fatti accertati sono stati ritenuti sintomatici dell’inaffidabilità.
- L’omessa considerazione di una nota istruttoria recente ed esplicitamente favorevole alla personalità dell’interessato integra difetto di motivazione quando tale risultanza sia idonea a incidere sul giudizio di affidabilità e sulla misura preventiva adottata.
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