Sentenza n. 353/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n-OMISSIS-del 19 settembre 2025, con cui il Prefetto di Enna ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida; - nonché del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 13 novembre 2025 con cui, a seguito di specifica istanza di rilascio della patente di guida, il Prefetto di Enna ha ribadito le ragioni del diniego già espresse in precedenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di annullamento della revoca della patente e successivo diniego di rilascio di una nuova patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, per tale ragione, della revoca della patente di guida, ha impugnato il diniego con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di annullamento della revoca e il successivo diniego di rilascio di una nuova patente. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del Codice della strada, sostenendo che il comma 1 disciplina il primo conseguimento della patente, mentre i commi 2 e 3 regolano il nuovo conseguimento dopo la revoca. Secondo il ricorrente, il decorso di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione sarebbe stato sufficiente per ottenere il nuovo titolo, senza necessità di riabilitazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e difetto di presupposti, sostenendo che la Prefettura avrebbe applicato un automatismo ostativo e omesso di valutare l’attuale pericolosità sociale, le esigenze lavorative e di reinserimento. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l’inammissibilità dell’impugnazione del secondo diniego, ritenuto meramente confermativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Collegio ha applicato l’art. 120, comma 3, del Codice della strada nella versione modificata dalla legge n. 177/2024, vigente al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati. La disposizione prevede non solo che, dopo la revoca, debbano trascorrere almeno tre anni prima del conseguimento di una nuova patente, ma anche che, “in ogni caso”, non debbano sussistere le situazioni preclusive indicate dal comma 1, comprese quelle derivanti dall’assoggettamento a misure di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione. Il rinvio alle condizioni del comma 1 comporta quindi che la riabilitazione sia necessaria anche per il nuovo conseguimento successivo alla revoca. Secondo il TAR, a seguito della novella normativa, il potere prefettizio è vincolato alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e non implica valutazioni discrezionali sull’attuale pericolosità sociale o sul bilanciamento con le esigenze individuali. La controversia riguarda pertanto diritti soggettivi e non l’esercizio di discrezionalità amministrativa, con conseguente devoluzione al giudice ordinario. Il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione. È stata inoltre confermata in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, Codice della strada
Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)
La disposizione individua situazioni soggettive ostative al conseguimento della patente, salvo il superamento dei relativi effetti mediante riabilitazione.
art. 120, comma 3, Codice della strada
La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni; in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
Dopo la novella del 2024, il nuovo conseguimento richiede sia il decorso di almeno tre anni dalla revoca sia l’assenza delle situazioni preclusive del comma 1, comprese quelle superabili mediante riabilitazione.
art. 8 legge n. 177/2024
Ha introdotto nel comma 3 dell’art. 120 del Codice della strada il rinvio espresso alle situazioni preclusive del comma 1.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada, il nuovo conseguimento della patente successivo alla revoca richiede cumulativamente il decorso di almeno tre anni e l’assenza delle situazioni preclusive indicate dal comma 1 del medesimo articolo, comprese quelle relative all’assoggettamento a misure di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione.
- Il rinvio contenuto nell’inciso “in ogni caso” dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada estende al nuovo conseguimento dopo la revoca i requisiti soggettivi previsti per il primo conseguimento dal comma 1.
- Quando la Prefettura deve verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi ostativi al rilascio della patente secondo l’art. 120 del Codice della strada, il relativo potere è vincolato e la controversia attiene a diritti soggettivi, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario.
- In presenza di un potere prefettizio vincolato dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 120 del Codice della strada, non è richiesta una valutazione discrezionale dell’attuale pericolosità sociale dell’interessato né un bilanciamento con le sue esigenze lavorative o di reinserimento sociale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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