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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della ordinanza n. -OMISSIS-, notificata l’11.11.2024, emessa dal Responsabile del Settore Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, con cui si ordinava la demolizione e il non utilizzo per finalità commerciali delle opere insistenti sulla corte della p.lla -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS- dello stesso Comune; del verbale di sopralluogo del 4.11.2024 del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico del Comune; di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202400330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e di divieto di utilizzo per finalità commerciali di opere insistenti su una corte catastale, nonché verbale di sopralluogo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento dell'ordinanza con cui il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha ordinato la demolizione delle opere e il loro non utilizzo per finalità commerciali, nonché del verbale di sopralluogo presupposto. Dal testo dell'ordinanza interlocutoria non risultano esposti né esaminati i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il Presidente del TAR ha invece rilevato l'esigenza organizzativa e istruttoria di verificare se permanga l'interesse alla decisione di merito, ovvero se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché, in caso di persistente interesse, l'eventuale connessione oggettiva o soggettiva con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né scrutinato la legittimità dell'ordinanza comunale. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio, sull'eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. La misura è stata adottata ai fini della migliore individuazione dei ricorsi da fissare per la trattazione effettiva del merito, in applicazione dei poteri istruttori e dei principi di cooperazione processuale e ragionevole durata del processo. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal Presidente del TAR per acquisire dalle parti elementi utili alla prosecuzione e alla migliore trattazione del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio giudiziario e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di collaborazione delle parti e del giudice nella verifica dell'attuale interesse alla decisione e nella razionalizzazione della trattazione dei ricorsi pendenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, al fine di evitare la fissazione di cause prive di attuale utilità.
  • Quando la parte dichiara la persistente attualità dell'interesse, il giudice può acquisire contestualmente indicazioni sulle connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, per razionalizzare la trattazione e assicurare una gestione efficiente del ruolo.
  • L'acquisizione di tali dichiarazioni costituisce un incombente istruttorio interlocutorio e non comporta alcuna anticipazione della decisione sulla domanda principale, che resta riservata al Collegio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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